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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 12/09/2017, n. 214
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D. Min. Sviluppo Econ. 12/09/2017, n. 214
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, legge n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il capo I e gli articoli 25, 27, 28 e 29; |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; b) «partenariato pubblico - privato»: modello di collaborazione tra partner sia pubblici che privati, questi ultimi selezionati dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa; c) «organismo di ricerca»: un’entità (ad esempio, università o istit |
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Art. 3. - Modalità di costituzione1. I centri di competenza ad alta specializzazione sono costituiti con contratto che deve recare almeno: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dei componenti il centro di competenza ad alta specializzazione nonché la sede; b) l’attività che costituisce oggetto del negozio nonché l’indicazi |
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Art. 4. - Requisiti dei soggetti partner1. Gli organismi di ricerca facenti parte del centro di competenza ad alta specializzazione devono avere una stabile organizzazione in Italia e possedere i seguenti requisiti: a) avere contabilità separate per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, laddove l’ente svolga anche attività economiche; b) assicurare, qualora si tratti di organismi di ricerca di natura privata, che le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’ente, per come previsto dal regolamento GBER, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possano godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati, fatto salvo quanto consentito dal medesimo regolamento; |
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Art. 5. - Caratteristiche e programma di attività del centro di competenza1. Il programma di attività è finalizzato ad erogare un servizio di: a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la |
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Art. 6. - Forme, finalità e modalità del finanziamento1. I benefici previsti dal presente decreto, funzionali alla realizzazione del programma di attività di cui all’articolo 2, comma 2, sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico, nella forma di contributi diretti alla spesa, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in conformità |
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Art. 7. - Criteri di valutazione delle domande1. I benefici di cui al presente decreto sono erogati al centro di competenza ad alta specializzazione sulla base dei seguenti criteri, cui sarà attribuito un punteggio secondo le disposizioni del bando di gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: a) caratteristiche tecniche e solidità economico finanziaria del soggetto proponente in ragione dei partner che concorrono a formarlo. Tale criterio tiene conto della composizione e qualità del partenariato e delle peculiarità dei partner. In particolare, per quanto attiene agli organismi di ricerca, tiene conto, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda, di: 1) numero di progetti di trasferimento tecnologico realizzati con PMI o comunque afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 2) numero di pubblicazioni tecnico-scientifiche su tematiche afferenti alle tecnologie Industria 4.0; 3) numero di assegnisti di ricerca, dottorandi e dottorati inerenti alle tecnologie Industria 4.0; 4) numero di strutture operative utilizzate in attività di ricerca e dedicate al trasferimento tecnologico verso le imprese; |
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Art. 8. - Caratteristiche dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale1. I progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle imprese, ammissibili ai benefici |
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Art. 9. - Comitato tecnico1. Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato tecnico. 2. Il Comitato tecnico &egrav |
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Art. 10. - Revoca delle agevolazioni1. I benefici concessi sono revocati nei casi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sulla base del monitoraggio semestrale del Min |
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