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04/02/2019

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale: ripartizione delle risorse in G.U.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella G.U. del 02/02/2019, n. 28, è stata disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28/11/2018, ai sensi dell’art. 1, comma 1072, della Legge 205/2017, ha disposto la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato al decreto.

Si ricorda che l’art. 1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232, ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

L’art. 1, comma 1072, della L. 27/12/2017, n. 205, ha successivamente rifinanziato il predetto fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a:
a) trasporti e viabilità;
b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architettoniche.
 

Dalla redazione