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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 30/06/1965, n. 1124
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- L. 16/06/1998, n. 188
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- L. 27/12/1997, n. 449
- D.M. 3 dicembre 1996
- L. 08/08/1995, n. 335
- D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758
- D.P.R. 20/04/1994, n. 350
- D.P.R. 13/04/1994, n. 336
- Sentenza C. Cost. 03/02/1994, n. 14
- Sentenza C. Cost. 27/12/1991, n. 485
- D.M. 23/10/1990
- Sentenza C. Cost. 02/03/1990, n. 98
- D.M. 13/12/1989
- D.L. 09/10/1989, n. 338 (L. 07/12/1989, n. 389)
- Sentenza C. Cost. 06/06/1989, n. 318
- Sentenza C. Cost. 21/03/1989, n. 137
- Sentenza C. Cost. 22/12/1988, n. 1129
- Sentenza C. Cost. 12/05/1988, n. 529
- Sentenza C. Cost. 25/02/1988, n. 206
- Sentenza C. Cost. 18/02/1988, n. 179
- Sentenza C. Cost. 18/02/1988, n. 178
- D.M. 26/01/1988
- D.L. 30/12/1987, n. 536 (L. 29/02/1988, n. 48)
- Sentenza C. Cost. 17/06/1987, n. 226
- L. 20/11/1986, n. 778
- Sentenza C. Cost. 05/11/1986, n. 231
- Sentenza C. Cost. 23/05/1986, n. 129
- Sentenza C. Cost. 30/04/1986, n. 118
- Sentenza C. Cost. 30/12/1985, n. 369
- L. 10/05/1982, n. 251
- L. 24/11/1981, n. 689
- Sentenza C. Cost. 19 giugno 1981, n. 102
- Sentenza C. Cost. 15/04/1981, n. 64
- Sentenza C. Cost. 07/04/1981, n. 55
- Sentenza C. Cost. 07/04/1981, n. 54
- D.L. 30/12/1979, n. 663 (L. 29/02/1980, n. 33)
- L. 09/12/1977, n. 903
- L. 16/02/1977, n. 37
- Sentenza C. Cost. 29/12/1976, n. 262
- L. 05/05/1976, n. 248
- L. 27/12/1975, n. 780
- D.P.R. 09/06/1975, n. 482
- Sentenza C. Cost. 09/05/1973, n. 55
- L. 08/08/1972, n. 457
- Sentenza C. Cost. 17/12/1969, n. 152
- Sentenza C. Cost. 08/07/1969, n. 116
- L. 30/04/1969, n. 153
- L. 12/03/1968, n. 235
- Sentenza C. Cost. 09/03/1967, n. 22
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TITOLO I - L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA |
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Capo I - Attività protette |
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Art. 1È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. N203 L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; |
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Capo II - Oggetto dell'assicurazione |
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Art. 2L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. |
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Art. 3 |
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Capo III - Persone assicurate |
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Art. 4Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; |
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Art. 5Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'articolo 4, coloro |
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Art. 6Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite |
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Art. 7Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e g |
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Art. 8Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località dive |
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Capo IV - Datori di lavoro |
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Art. 9I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.N9 Agli effetti del presente titolo sono, inoltre, considerati datori di lavoro: le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque deno |
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Art. 10L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. |
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Art. 12I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e |
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Art. 13La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istitut |
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Art. 14Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a d |
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Art. 15Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia ef |
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Art. 16L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento. Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni d |
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Art. 17Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovano |
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Art. 18Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all |
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Art. 19Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che |
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Art. 20 |
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Art. 21 |
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Art. 23Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non si |
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Art. 24Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono rich |
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Art. 25 |
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Art. 26 |
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Art. 27La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. |
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Art. 28I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 - così come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. N31 La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue: |
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Art. 29Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48. |
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Art. 30Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione. Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il |
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Art. 31Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme dell'art. 29. |
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Art. 32Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità |
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Art. 33I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli artt. 5 |
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Art. 34Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38. |
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Art. 35 |
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Art. 36L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale li iscrive in apposito elenco. |
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Art. 37Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'art |
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Art. 38La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, è disposta c |
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Art. 39L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle |
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Art. 40Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative moda |
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Art. 41Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previ |
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Art. 42Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o de |
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Art. 43Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un |
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Art. 44Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori. |
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Art. 45 |
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Art. 46 |
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Art. 47 |
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Art. 51 |
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Art. 52L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al |
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Art. 53Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata “dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”N53. N52 Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un |
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Art. 55Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità m |
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Art. 56L'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. N55 Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della re |
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Art. 57 |
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Art. 58Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede |
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Art. 59Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a special |
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Art. 60Salvo il caso di impedimento, da constatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltr |
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Art. 61Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il processo verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria competente, la quale |
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Art. 62Le indennità di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro. N72 |
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Art. 63In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicurat |
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Art. 64L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo de |
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Art. 65L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conse |
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Capo V - Prestazioni |
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Art. 66Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) |
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Art. 67Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche ne |
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Art. 68A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornalier |
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Art. 69Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero |
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Art. 70Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne si |
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Art. 71Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la deter |
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Art. 72In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre |
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Art. 73Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per ce |
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Art. 74Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. |
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Art. 75Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabi |
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Art. 76 |
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Art. 77Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita. |
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Art. 78Nei casi d'inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. |
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Art. 79Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando r |
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Art. 80Nel caso il cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle |
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Art. 81Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso |
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Art. 82In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel q |
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Art. 83La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve esser |
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Art. 84Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha ef |
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Art. 85Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: N180 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di ren |
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Art. 86L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previst |
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Art. 87L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie. |
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Art. 88Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il |
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Art. 89Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa. |
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Art. 90L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di pr |
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Art. 91Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale l'Istituto assicuratore è tenut |
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Art. 92L'Istituto assicuratore provvede ai servizi per la prestazione di soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari |
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Art. 93Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di zolfo in Sicilia si app |
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Art. 94Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all'Istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento de |
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Art. 95L'Istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi l |
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Art. 96Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente des |
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Art. 97Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono rifiutarsi di prestare i primi socc |
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Art. 98I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli artt. 87, 88 e 89 sono |
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Art. 99Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'Istituto assicuratore e contro i |
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Art. 100Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'assicurato no |
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Art. 101Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere le prestaz |
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Art. 102Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanen |
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Art. 103L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata un'inabilità permanente indenni |
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Art. 104L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità perma |
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Art. 105Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istitut |
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Art. 106Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando “il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del redd |
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Art. 107Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate |
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Art. 108Per le indennità dovute in base al presente titolo l'avente diritto non può rilasciare p |
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Art. 109Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente |
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Art. 111Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal present |
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Art. 112L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. N86 |
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Art. 114È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la |
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Art. 115Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea, |
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Art. 116Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si |
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Art. 117Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'appli |
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Art. 118Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicu |
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Art. 119Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate: a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla |
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Art. 120Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20 |
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Art. 121Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'art. 162 del Codice della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono le |
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Art. 122 |
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Art. 123Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennità per i |
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Art. 124Con decorrenza dal 1° luglio 1967, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati in capitale ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: |
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Art. 125Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro |
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Capo VI - Istituti assicuratori |
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Art. 127Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non ass |
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Art. 128L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel present |
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Art. 129Le Casse di cui a |
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Art. 130Gli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro |
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Capo VII - Disposizioni speciali per le malattie professionali |
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Art. 131Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul l |
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Art. 132Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte |
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Art. 133La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non d |
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Art. 134Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazion |
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Art. 135La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di |
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Art. 136Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere rido |
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Art. 137La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa n |
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Art. 138L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche pre |
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Art. 139È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sent |
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Capo VIII - Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi |
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Art. 140 |
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Art. 141Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizio |
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Art. 142 |
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Art. 143 |
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Art. 144 |
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Art. 145 |
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Art. 146La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione del |
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Art. 147Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malatti |
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Art. 148Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, |
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Art. 149Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le contestazioni tra l'Istituto n |
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Art. 150Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possano spettare per l'accertata riduzione dell'at |
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Art. 151Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data |
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Art. 152In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specific |
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Art. 153 |
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Art. 154 |
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Art. 155Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità civile de |
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Art. 156I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sens |
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Art. 157I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette. |
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Art. 158Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta |
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Art. 159La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di lavoro al med |
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Art. 160La visita medica di cui all'art. 157 comprende oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare. |
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Art. 161Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al pre |
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Art. 162I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9. Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 15 |
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Art. 163Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbetosi, |
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Art. 164Su istanza del lavoratore, che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quin |
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Art. 165Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157 |
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Art. 166Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisio |
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Art. 167I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell'art. 157 sono s |
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Art. 168Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrive |
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Art. 169L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, |
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Art. 170La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'I |
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Art. 171Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, |
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Art. 172Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo pre |
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Art. 173Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche |
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Art. 174Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di pr |
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Art. 175Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art |
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Art. 176Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo � |
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Art. 177Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e del presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare: |
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Capo IX . Assistenza ai grandi invalidi |
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Art. 178Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, al |
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Art. 179Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli artt. 89 e 178, possono essere ammessi a freq |
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Art. 180 |
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Art. 181Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortun |
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Art. 182L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui all'art. 178: |
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Art. 183Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei gra |
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Art. 184Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 127 hanno l'obblig |
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Art. 185Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado |
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Art. 186I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circ |
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Art. 187Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla gestione delibera: 1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa; |
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Art. 188Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del bilancio dell'Istituto nazio |
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Art. 189Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale dell'Istit |
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Capo X - Norme generali, transitorie e finali |
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Art. 190Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle A |
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Art. 191Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno carico ai normali |
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Art. 192Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del pre |
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Art. 193Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli |
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Art. 194Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione industria, dall'applicazione della leg |
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Art. 195 |
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Art. 196I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente titolo debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico raccom |
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Art. 197Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa |
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Art. 198Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione. Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registr |
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Art. 199Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pes |
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Art. 200Le attribuzioni demandate dal presente decreto all'Ispettorato del lavoro sono devolute, p |
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Art. 201La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo |
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Art. 202Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dal presente decreto e per l'attuaz |
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Art. 203I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempime |
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Art. 204I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi tra le persone soggette all'obbligo dell |
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TITOLO II - L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA |
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Capo I - Campo di applicazione (soggetti e lavorazioni) |
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Art. 205In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (dall'età dei dodici anni ai settanta compiuti): N128 a) i lavoratori fissi o avventizi, addet |
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Art. 206 |
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Art. 207Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, |
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Art. 208Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagion |
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Art. 209 |
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Capo II - Oggetto dell'assicurazione |
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Art. 210L'assicurazione secondo il presente titolo comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per |
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Art. 211L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella alleg |
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Capo III - Prestazioni |
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Art. 212Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per in |
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Art. 213L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, ne |
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Art. 214Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al la |
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Art. 215Per i casi di inabilità permanente, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, è corrisposta, con effetto |
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Art. 217Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni dell'art. 77. |
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Art. 218 |
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Art. 219Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in for |
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Art. 220 |
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Art. 221Il riscatto in capitale della rendita di cui all'articolo precedente è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei r |
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Art. 222La domanda per ottenere il riscatto di cui all' art. 220 deve essere presentata alla sede |
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Art. 223Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all'art. 220 è calcolato in base |
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Art. 224Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 può essere concesso solo quando i p |
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Art. 225Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell'art. 220 sia colpito da u |
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Art. 226A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato: |
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Art. 227Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222, decide il Comitato esecutivo dell'Istitu |
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Art. 228Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente è ammesso, |
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Art. 229L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto di cui all'art. 220, sia totale, s |
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Art. 230Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricol |
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Art. 231Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono l |
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Art. 232In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assist |
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Art. 234Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni |
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Art. 235Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: |
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Art. 236Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'Istituto assicuratore è tenuto ad erog |
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Art. 237Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavor |
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Art. 238Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni. |
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Art. 239Nei casi di infort |
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Art. 240Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a |
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Art. 241L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, an |
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Art. 242Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio |
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Art. 243Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, sono t |
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Art. 244L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provve |
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Art. 245Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta comunicazione delle deviazi |
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Art. 246La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il |
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Art. 247L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per |
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Art. 248Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al coniuge, ad un parente o affine |
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Capo IV - Disposizioni speciali per le malattie professionali |
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Art. 249Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le di |
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Art. 250La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio. |
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Art. 251Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmettere il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dal |
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Art. 252Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà della diagnosi la malattia sia st |
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Art. 253La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanente di grado superio |
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Art. 254Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cess |
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Art. 255L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento conferitegli, si |
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Capo V - Organizzazione tecnica e finanziaria dell'assicurazione |
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Art. 256L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e |
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Art. 257Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercorrenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni. |
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Art. 258I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono decisi con decreto |
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Art. 259Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci a |
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Art. 260I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente articolo, sono depositati o |
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Art. 261Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agr |
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Art. 262Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione compreso l'ammortamento degli impianti, delle altr |
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Art. 263Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta dell'Istituto naz |
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Art. 264I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione: a) dell'estensione del |
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Art. 265I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura sono determinati, in base al |
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Art. 266I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per |
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Art. 267I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e |
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Art. 268I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l' |
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Art. 269Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il fabbisogno dei contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R |
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Art. 270La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all'imposta |
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Art. 271La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni dei contributi sono effettuate dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio e per ogni Comune. In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ru |
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Art. 272Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati all'Intendente di finanza il quale li rende esec |
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Art. 273L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai singo |
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Art. 274Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze |
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Art. 275I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo. Per l'applicazione delle tariffe p |
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Art. 276I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni. Il versamento all'Istituto nazionale per l |
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Art. 277Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo, coloro c |
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Art. 278Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che investono la |
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Art. 279Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'Intendente di finanza determina nella |
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Art. 280La decisione dell'Intendente di finanza è trasmessa in originale al reclamante per mezzo |
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Art. 281Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'Intendente di fina |
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Art. 282Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall'art. 257, p |
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Art. 283Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erari |
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Art. 284Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie all'Istituto nazional |
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Art. 285Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'Istituto assicuratore il |
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Capo VI - Norme generali, transitorie e finali |
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Art. 286Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo. |
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Art. 287La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente. |
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Art. 288Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute sui salari, dire |
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Art. 289La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata |
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Art. 290Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone |
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TITOLO III - REGIMI SPECIALI |
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Capo I - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie dei marittimi imbarcati su navi straniere |
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Art. 291Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE |
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Art. 292Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal |
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Art. 294Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti del |
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Art. 295Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi relative alla materia riuni |
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Art. 296Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno e |
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Allegato 1 - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanenteParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanenteParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Nuova tabella delle malattie professionali dell'industria |
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Allegato 5 - Nuova tabella delle malattie professionali dell'agricoltura |
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Allegato 6 - Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 7 - Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 8 - Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoroParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 9 - Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 10 |
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