Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 14/05/2001, n. 314, così recitava:

Art. 48 — Ultimato lo scambio degli atti o decorsi i termini all'uopo stabiliti; richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.

Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatari speciali.

La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è depositata presso la segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti il dispositivo agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione.”

Dalla redazione