Sent.C. Cass. 01/02/2002, n. 1320 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 01/02/2002, n. 1320

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Le tre condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 2 del Testo unico delle assicurazione infortuni, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subìto dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunio quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, alla stregua degli enunciati principi, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, conseguente ad incidente stradale, occorso ad un lavoratore che, nel recarsi con il proprio autoveicolo dall'abitazione di residenza alla stazione ferroviaria per prendere il treno con destinazione la sede di lavoro, aveva scelto il percorso più lungo fra quelli possibili, senza dare giustificazione di tale scelta).

Sull'infortunio "in itinere" continua copiosa la giurisprudenza; in questa sentenza (conformi Cass. 17 maggio 2000 n. 6431R; 18 aprile 2000 n. 5063R; 23 settembre 1996 n. 8396R) viene in particolare ribadita la regola sulle tre condizioni a), b) e c) che devono sussistere perché sia indennizzabile l'infortunio che venga subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro: a) sussistenza di un nesso fra l'infortunio e la causa che l'ha provocato, b) sussistenza di un nesso almeno occasionale fra il percorso seguito dal lavoratore e la sua attività lavorativa, c) necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore per il percorso abitazione/luogo di lavoro. Per altra giurisprudenza sull'argomento ved. Cass. 28 novembre 2001 n. 15068R (Non indennizzabilità dell'infortunio in itinere verificatosi nel tragitto casa/lavoro effettuato con mezzo privato ma percorribile con mezzo pubblico o a piedi); 3 agosto 2001 n. 10750R e 15 novembre 2001 n. 14227R (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio in itinere in caso di uso del mezzo privato); 25 luglio 2001 n. 10162R (Indennizzabilità dell'infortunio in itinere in caso di utilizzazione "necessitata" di mezzo privato); 5 giugno 2001 n. 7612R (Indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso con l'utilizzo di auto privata per andare al luogo di consumazione del pasto); 26 maggio 2001 n. 7208R; 4 giugno 1999 n. 5517R; 19 dicembre 1997 n. 12903R.
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)R

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