Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 14/05/2001, n. 314, così recitava:

“Art. 46 — I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per la comunicazione all'altra parte.

La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.”

Dalla redazione