Articolo modificato dal punto 1), D.M. 13/12/1989, dal D.M. 23/10/1990 (G.U. 13/11/1990, n. 265), e successivamente sostituito con delibera della Cassa marittima Adriatica approvata con D.M. 30/05/1991.

A norma dell'art. unico, D.M. 07/02/2001, i termini di cui al presente articolo sono prorogati al 23/03/2001, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo restando che, entro il 20/02/2001, dovrà essere corrisposto a titolo di acconto, un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16/03/2000, in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.

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