La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno-8/07/1969, n. 116 (G.U. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto, anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile; con sentenza 23/05/1986, n. 129 (G.U. 28/05/1986, n. 24 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla modificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione e con sentenza 12-19/12/1990, n. 544 (G.U. 27/12/1990, n. 51 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.

Dalla redazione