La Corte costituzionale, con sentenza 10-18/02/1988, n. 179 (G.U. 24/02/1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che “l’assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.

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