A norma dell'art. 3, D.L. 02/01/1997, n. 1, limitatamente all'anno 1997, il pagamento dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, sarà ripartito in quattro rate di eguale importo, da versarsi senza aggravio per interessi, scadenti al 20 febbraio, al 31 maggio, al 31/08/ed al 30/11/1997.

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