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Sent.C. Cass. 05/04/1993, n. 4085

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1. Prevenzione infortuni - Obblighi del datore di lavoro - Collaborazione ex art. 2087 C.c. Estensione - Violazione dell'obbligo - Risarcimento danni - Diritto del lavoratore - Prescrizione decennale - Produzione di malattie professionali - Sentenza C. cost. 1988 n. 179 - Effetto di esclusione della responsabilità - Insussistenza.
1. L'attività di collaborazione, cui l'imprenditore è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 C.c. (tutela delle condizioni di lavoro), in favore dei lavoratori, non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende - comprendendole tutte - alle altre iniziative o misure (individuabili, ove sussiste identità di ratio, anche con riguardo alla disciplina specificamente dettata per attività lavorative diverse da quella da lui svolta) che appaiono utili ad impedire l'insorgere o l'ulteriore deterioramento di una situazione tale per cui lo svolgimento dell'attività lavorativa determini - con nesso di causalità il cui accertamento è riservato al giudice di merito - effetti patologici o traumatici nei lavoratori,- la violazione dell'obbligo predetto comporta (in favore del lavoratore) il diritto al risarcimento, che, attesa la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro, soggiace alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 C.c., né tale responsabilità - ove la condotta omissiva del datore di lavoro (consistita, nella specie, nell'adozione insufficiente e tardiva di cautele contro il rumore) abbia determinato una malattia professionale configurabile anche come reato di lesioni colpose gravi (perseguibili d'ufficio a norma dell'art. 590 C.p.) - può, in mancanza di prova dell'avvenuta assoluzione in sede penale, ritenersi esclusa per effetto della sentenza della Corte costituzionale 1988 n. 179 (concernente, in particolare, l'estensione dell'assicurazione contro le malattie professionali a malattie, diverse da quelle tabellate, delle quali sia comunque provata la causa di lavoro).

1. Nella specie si trattava di danni all'udito subiti da due operai per il rumore di una macchina tipografica.Ved. Cass. 26 gennaio 1979 n. 604,[R=W26GE79604] 10 giugno 1980 n. 3702[R=W10G803702], 25 maggio 1985 n. 3212[R=W25MA853212], C. Cost. 30 aprile 1986 n. 118[R=WCC30A86118], Cass. 29 luglio 1986 n. 4860,[R=W29L864860] 14 maggio 1987 n. 4441,[R=W14MA874441] C. Cost. 27 gennaio 1988 n. 19,[R=WCC27GE8819] Cass. 23 marzo 1991 n. 3115[R=W23M913115] (sui doveri dell'imprenditore in materia di tutela delle condizioni di lavoro). Cod. civ. - Art. 2947. (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno) - (1° c.) Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. (2° c.) Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. (3° c.) In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si esplica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
C.p. art. 590; C.c. artt. 1227, 2087, 2946 , 2947 ; D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 artt. 10 e 11 R

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