Articolo sostituito dall'art. 7, L. 10 maggio 1982, n. 251.

La Corte costituzionale con sentenza 21 dicembre 1985, n. 360 (G.U. 31 dicembre 1985, n. 306-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

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