N85 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Corte costituzionale, con sentenza 4-9/05/1973, n. 55 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente al periodo: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto" e, successivamente, con sentenza 13-22/12/1989, n. 572, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del D.P.R. 5/01/1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.

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