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Sent.C. Cass. 08/06/2005, n. 11950

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Rischio elettivo - Nozione.
1. In tema di infortunio in itinere, indipendentemente dall'applicazione del comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000), per il rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che l'infortunio in cui sia coinvolto il lavoratore in un tragitto non circoscritto allo spostamento casa-lavoro, di stretta limitazione spaziale, qualora non sia giustificato, nel concorso delle altre specifiche circostanze, da esigenze eccezionali ed indifferibili, non beneficia della tutela garantita dal citato decreto e la valutazione dell'esistenza dell'estensione eccezionale del rischio per particolari, giustificate esigenze e situazioni singolari, costituisce un accertamento di fatto la cui valutazione, se immune da vizio logico-giuridico, non è censurabile in cassazione. (Fattispecie in cui un giovane, per raggiungere il luogo di residenza familiare, ove vivevano genitori e fratello, a distanza di circa 1000 km dal cantiere nei cui pressi dimorava, nel corso del viaggio, intrapreso con beneplacito e a spese del datore di lavoro, decedeva in un incidente automobilistico).


(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2, c. 3; R L. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12) [R=L3800]

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