La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-2/03/1990, n. 98 (G.U. 7/03/1990, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso D.P.R., anche se esercitate da altri.

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