La Circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito a quanto riportato nella precedente Direttiva 18/09/2008 in materia di attività ispettive a proposito dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale disposti ai sensi dell'art. 14 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza).
I chiarimenti fanno seguito a quelli già forniti dalla precedente Circolare 30/2008 e vertono sui seguenti argomenti: soggetti detentori del potere di disporre la sospensione; discrezionalità del provvedimento; presupposti per l'adozione del provvedimento; effetti del provvedimento; adozione del provvedimento "su segnalazione"; revoca del provvedimento; provvedimento di sospensione e sequestro penale; inottemperanza al provvedimento; ricorsi avverso il provvedimento; provvedimento interdittivo alla contrattazione con la PA.
Il tutto, alla luce delle modifiche apportate all'art. 14 del D. Leg.vo 106/2009.
La Circolare è il documento cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, con il quale devono ritenersi superate le indicazioni di precedenti circolari già fornite in materia dal Ministero del lavoro.
Si ricorda che il provvedimento di sospensione ha il fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e prevede anche sanzioni legate all'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria ed a violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro gravi e reiterate.
Soggetti affidatari del potere di sospensione: la competenza è dell'Ufficio da cui dipendono i funzionari. In altre parole è l'Ufficio che, in virtù del rapporto interorganico, esercita tale potere mediante il proprio personale ispettivo.
La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambiti: attività del settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati. Inoltre il personale ispettivo delle ASL, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.
Si mantiene la natura discrezionale del provvedimento, poiché gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione ma, di norma, la sospensione va adottata ogni qual volta ne siano accertati i presupposti.
La discrezionalità risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè nel fatto che, laddove la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi, è opportuno non emanare alcun provvedimento, (la Circolare in commento riporta alcuni esempi, come la sospensione di un lavoro di rimozione di materiali nocivi).
Sui presupposti per l'adozione del provvedimento, la presenza di lavoratori in nero deve essere in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro dove il lavoratore in nero è sconosciuto alla P.A., cioè non è stato impiegato con la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e prescinde dalla tipologia di lavoro nell'impresa.
Le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si riferiscono a violazioni della stessa indole, espressione che indica violazioni della medesima disposizione. Disposizioni diverse sono individuate nell'Allegato I.
Brevemente, segnaliamo gli altri argomenti trattati dalla circolare, che riguardano gli effetti del provvedimento, l'adozione del provvedimento su segnalazione, la revoca del provvedimento, il provvedimento di sospensione e sequestro penale (qualora emergano le condizioni cautelari per l'adozione del provvedimento penale, il provvedimento amministrativo non deve essere adottato), e le sanzioni previste per l'inottemperanza del provvedimento, che prevede la possibilità di arresto da tre a sei mesi e il pagamento di un'ammenda.
La prescrizione consisterà nel sospendere l'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Oltre alla possibilità di ricorso avverso il provvedimento di sospensione, è previsto, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.