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Sent.C. Cass. 13/07/2001, n. 9556

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Indennizzabilità - Anche nell'ipotesi di rischio improprio.
1. L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. (Fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell'edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia).

Sugli infortuni «in occasione di lavoro», ved. Cass. 14 febbraio 2001 n. 2117R e 10 gennaio 2001 n. 253R(È indennizzabile l'infortunio sul lavoro anche nell'ipotesi di rischio cd. «improprio» cioè inerente ad una attività prodromica e strumentale a quella propria del lavoratore). Per l'art. 2 del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124R.
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)R

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