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03/01/2022

Adempimenti tributari: sospensione termini in caso di malattie o infortuni del professionista

In caso di infortunio o malattia del professionista, nessuna responsabilità è imputata a quest'ultimo o al cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del professionista. Le nuove norme introdotte dalla Legge di bilancio 2022.

L’art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022, pubblicata sulla G.U. 31/12/2021, n. 310, Suppl. Ord. n. 49 ed in vigore dal 01/01/2022) reca ai commi 927-944 una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.
Le disposizioni in oggetto sono di seguito illustrate.

AMBITO APPLICATIVO - Le nozioni di “libero professionista”, nonché di “infortunio”, “grave malattia”, “cura domiciliare” e “intervento chirurgico” sono poste, ai fini in esame, dal comma 933 (riguardo a tali nozioni, cfr. anche il comma 927, il quale, peraltro, richiama l’art. 2 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le disposizioni in commento si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.
Il successivo comma 940 specifica che le norme in esame si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI E TUTELA DEL PROFESSIONISTA DA MALATTIE O INFORTUNI - In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico - oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero - che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale:
- nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. Quanto sopra si applica ai termini stabiliti in favore della pubblica amministrazione che abbiano carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente (commi 929 e 930);
- nelle fattispecie in esame, i termini per i suddetti adempimenti (nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni) sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell’adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione (commi 931 e 932), ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative, per il suddetto arco temporale di 60 giorni;
- la sospensione dei termini in esame si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. Una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle norme in esame (commi 934 e 935).

Mentre le disposizioni in oggetto fanno riferimento esclusivamente agli adempimenti tributari, il comma 941 prevede che, per le somme dovute a titolo di imposte o tributi ed oggetto delle sospensioni in esame, si applichino gli interessi al tasso legale (commisurati al periodo di tempo compreso tra la scadenza originaria e la data di effettivo pagamento delle somme oggetto di sospensione).

ALTRI CASI DI APPLICAZIONE - Le norme suddette - ivi comprese quelle inerenti agli interessi legali - si applicano anche nei casi di:
- parto prematuro della libera professionista, in seguito al quale il meccanismo summenzionato di sospensione si applica a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo (comma 936). Ai fini in oggetto, la libera professionista deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa (comma 937). Nell’ipotesi in oggetto, il meccanismo già menzionato di sospensione si applica dall’interruzione della gravidanza e fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione medesima. A tal fine, la libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza e la data dell’interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- di decesso del libero professionista, evento per il quale il suddetto meccanismo di sospensione viene riconosciuto (commi 938 e 939) per 6 mesi (a decorrere dal decesso). In questo caso la sospensione è subordinata alla condizione della sussistenza di un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso; entro 30 giorni da quest’ultimo evento, il cliente deve consegnare, o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

CONTROLLI E SANZIONI - La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedano l’applicazione delle fattispecie di sospensione già menzionate (comma 942).
Per i soggetti che beneficino di queste ultime sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono previsti l’arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro (comma 943). Per ogni altra violazione delle norme di cui ai commi in esame è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro.
Ai soggetti che favoriscano le violazioni in oggetto, si applicano le corrispondenti sanzioni, sopra menzionate (comma 944).

Dalla redazione