N46 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 14/05/2001, n. 314, così recitava:

Art. 49 — Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.

Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza.”

Dalla redazione