La Corte costituzionale, con sentenza 19-30/12/1985, n. 369 (G.U. 8/01/1986, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'assicurazione obbligatoria a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana; con sentenza 7-26/07/1988, n. 880 (G.U. 3/08/1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero; con sentenza 2-15/07/1992, n. 332 (G.U. 22/07/1992, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4; con sentenza 6-10/05/2002, n. 171 (G.U. 15/05/2002, n. 19 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché richiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.

L'art. 12-bis, comma 1, D.L. 23/02/2009, n. 11 (L. 23/04/2009, n. 38), ha interpretato il presente articolo nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Dalla redazione