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Sent.C. Cass. 07/05/2002, n. 6511

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Nozione.
1. La nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile alle svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del cosiddetto rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'intervallo lavorativo contrattualmente previsto. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso nel novembre 1995 ad un lavoratore mentre, durante la pausa contrattualmente prevista per il pranzo, si recava dalla propria postazione di lavoro agli spogliatoi per prelevare e consumare il pasto che aveva portato da casa, secondo quanto imposto dalla organizzazione aziendale).

Ved. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1944R.
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)R

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