D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82

Codice dell’amministrazione digitale.
In vigore dall'1.1.2006.
Le modifiche introdotte dal D. Leg.vo 159/2006 sono riportate in corsivo e sono in vigore dal 14.5.2006.
Le altre disposizioni sono invece in vigore dal 1.1.2006.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 23/01/2025, n. 3
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
- D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D.L. 19/06/2015, n. 78 (L. 06/08/2015, n. 125)
- D. Leg.vo 18/05/2015, n. 102
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.P.C.M. 21/03/2013
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- L. 22/12/2011, n. 214
- L. 14/09/2011, n. 148
- L. 26/02/2011, n. 10
- D. Leg.vo 30/12/2010, n. 235
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- L. 26/02/2010, n. 25
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 32
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 03/08/2009, n. 102
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 27/02/2009, n. 14
- L. 28/01/2009, n. 2
- L. 28/02/2008, n. 31
- L. 24/12/2007, n. 244
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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SEZIONE I - Definizioni, finalità e ambito di applicazione
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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) N96

b) N97

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito “di elementi per l'identificazione fisica” N13

del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) N88;

f) N98

g) N99

h) N100

i) N101

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del document

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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. N400

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'

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SEZIONE II - Carta della cittadinanza digitale
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Art. 3. - Diritto all'uso delle tecnologie

1. N185 Chiunque ha il diritto di usare “, in modo accessibile ed efficace,”

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Art. 3-bis. - Identità digitale e Domicilio digitale

01. N248 Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. N304

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.N326

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida. N370

1-ter. I domic

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Art. 4. - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

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Art. 5. - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

N10

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. N33

2.

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Art. 5-bis - Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

N19 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene escl

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Art. 6. - Utilizzo del domicilio digitale

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevu

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Art. 6-bis. - Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra “i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2”N219 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito N233 il pubblico elenco denominato Indice nazionale “dei domicili dig

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Art. 6-ter. - Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubblich

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Art. 6-quater - Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis,

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Art. 6-quinquies - Consultazione e accesso

1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6

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Art. 7. - Diritto a servizi on-line semplici e integrati

01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il pu

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Art. 8. - Alfabetizzazione informatica dei cittadini

Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con p

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Art. 8-bis. - Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

1. I soggetti di c

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Art. 9. - Partecipazione democratica elettronica

1. “ “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,”

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Art. 10. - Sportello unico per le attività produttive

N24

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Art. 11. - Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

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SEZIONE III - Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra stato, regioni e autonomie locali
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Art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione” N61, nonché per “l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).”N119

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'

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Art. 13. - Formazione informatica dei dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni “, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e”

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Art. 13-bis. - Codice di condotta tecnologica ed esperti

1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentiti l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui

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Art. 14. - Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e

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Art. 14-bis. - Agenzia per l'Italia digitale

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

a) emanazione di “Linee guida contenenti”N218 regole, standard e guide tecniche, nonché di “indirizzo,”N218 vigilanza e controllo “sull'attuazione e”N218 sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, intero

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Art. 15. - Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformi

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Art. 16. - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a)

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Art. 17. - Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; N359

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, dell'amministrazione; N359

c) indirizzo, pianificazione, coordin

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Art. 18. - Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale

1. È realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di i

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Art. 18-bis - Violazione degli obblighi di transizione digitale

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, a

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Art. 19. - Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

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CAPO II - DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI

N13

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SEZIONE I - Documento informatico
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Art. 20. - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1. N134

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID a

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Art. 21. - Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

1. N243

2. N244

2-bis). “Salvo il caso di sottoscrizione autenticata”

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59560 12570465
Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. N391

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Art. 23. - Copie analogiche di documenti informatici

N18 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le

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Art. 23-bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

N19 “1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogn

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Art. 23-ter - Documenti amministrativi informatici

N19 “1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi

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Art. 23-quater - Riproduzioni informatiche

N20 “1. All'

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SEZIONE II - Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari
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Art. 24. - Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti r

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Art. 25. - Firma autenticata

N18

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile

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Art. 26. - Certificatori

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Art. 27. - Certificatori qualificati

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Art. 28. - Certificati di firma elettronica qualificata

1. N142

2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS N246 nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco N247.

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Art. 29. - Qualificazione dei fornitori di servizi

1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata N315 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. N316 N225

2. "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di c

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59560 12570477
Art. 30. - Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori

1. "I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certifi

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Art. 31. - Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di osta elettronica certificata

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Art. 32. - Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma “o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,”N115 e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. N91

2. Il “prestatore di servizi di firma elettronica qualificata”N119 è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il “prestatore di servizi di firma elettronica qualificata”N119 che rilascia N250 certificati qualificati deve “comunque”N94:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certific

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Art. 32-bis - Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori

N90

1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo d

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Art. 33. - Uso di pseudonimi

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Art. 34. - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di “qualificars

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59560 12570483
Art. 35. - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

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Art. 36. - Revoca e sospensione dei certificati qualificati

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;

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59560 12570485
Art. 37. - Cessazione dell'attività

1. “Il prestatore di servizi fiduciari qualificato”N119 che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al “AgID”N94 e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il “prestatore”

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SEZIONE III - TRASFERIMENTI DI FONDI, LIBRI E SCRITTURE

N23

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Art. 38. - Pagamenti informatici

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le “Linee guida”

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59560 12570488
Art. 39. - Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia ob

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CAPO III - GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI
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Sezione I - Documenti della pubblica amministrazione
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59560 12570491
Art. 40. - Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni N28 formano gli original

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Art. 40-bis - Protocollo informatico

N29

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Art. 40-ter - Sistema pubblico di ricerca documentale

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Sezione II - Gestione e conservazione dei documenti
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59560 12570495
Art. 41. - Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità “o integrazione”N219, ai sensi di quanto previsto “dagli articoli 12 e 64-bis”N219.N117

1-bis. N152

2. N185 La pubblica amministrazione titolare del procedimento “raccoglie” N13 in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'

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Art. 42. - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti car

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59560 12570497
Art. 43. - Conservazione ed esibizione dei documenti

1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.N251

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Art. 44. - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

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Art. 44-bis - Conservatori accreditati

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CAPO IV - TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
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59560 12570501
Art. 45. - Valore giuridico della trasmissione

1. N185 I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministraz

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Art. 46. - Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere

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Art. 47. - Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono N32 mediante l'utilizzo della posta elettronica “o in cooperazione applicativa” N13; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. “Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.”

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59560 12570504
Art. 48. - Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di

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59560 12570505
Art. 49. - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cogn

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CAPO V - DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IDENTITÀ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE
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SEZIONE I - Dati delle pubbliche amministrazioni
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Art. 50. - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'

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Art. 50-bis - Continuità operativa

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Art. 50-ter. - Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente. N349

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettua

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Art. 50-quater - Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione

1. Al fine di promuove

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59560 12570512
Art. 51. - Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

1. Con le «Linee guida» sono individuate “le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,”N119 la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza “dei dati e la continuità operativa”N119 dei sistemi e delle infrastrutture.

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Art. 52. - Accesso telematico e riutilizzo dei dati

1. N155

2. I dati e i documenti che “i soggetti di cui all'art

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Art. 53. - Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni N157 realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità,

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Art. 54. - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

N66

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Art. 55. - Consultazione delle iniziative normative del Governo

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59560 12570517
Art. 56. - Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale

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Art. 57. - Moduli e formulari

N67

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Art. 57-bis - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
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SEZIONE II - Fruibilità dei dati
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Art. 58. - Modalità della fruibilità del dato

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Art. 59. - Dati territoriali

1-2. N159

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogaz

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59560 12570523
Art. 60. - Base di dati di interesse nazionale

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2. N352

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

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Art. 61. - Delocalizzazione dei registri informatici

1. N165 I pubblici registri immobiliari possono essere f

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Art. 62. - Anagrafe nazionale della popolazione residente. - (ANPR)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. N339

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni, garant

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Art. 62-bis - Banca dati nazionale dei contratti pubblici

N19

1.

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Art. 62-ter. - Anagrafe nazionale degli assistiti

N75

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del “presente Codice”

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Art. 62-quater. - Anagrafe nazionale dell’istruzione

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell’istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell’istruzione, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST).

2. L’ANIST, realizzata dal Ministero dell’istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano

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Art. 62-quinquies. - Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell’università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell’università e della ricerca, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS).

2. L’ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento, nonché tramite l’Anagrafe nazional

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59560 12570530
SEZIONE III - Identità digitali, istanze e servizi on-line

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59560 12570531
Art. 63. - Organizzazione e finalità dei servizi in rete

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59560 12570532
Art. 64. - Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. N168

2. N167

2-bis. N185 Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID). N378

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.N169

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. “Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. N379

2-quinquies. Ai fini

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Art. 64-bis. - Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. N271

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'

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59560 12570534
Art. 64-ter - Piattaforma di gestione deleghe

1. Il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma di cui al comma 5, me

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59560 12570535
Art. 64-quater - Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet

1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e periodicamente aggiornate, definiscono:

a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;

c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di serv

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59560 12570536
Art. 65. - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; N48

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è id

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59560 12570537
Art. 66. - Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica N273, sono definite “dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43"N293.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbli

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59560 12570538
CAPO VI - SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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Art. 67. - Modalità di sviluppo ed acquisizione

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Art. 68. - Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

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Art. 69. - Riuso delle soluzioni e standard aperti

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo

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Art. 70. - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

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CAPO VII - REGOLE TECNICHE

 

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Art. 71. - Regole tecniche

1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il

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CAPO VIII - Sistema pubblico di connettività
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SEZIONE I - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
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Art. 72. - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

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Art. 73. - Sistema pubblico di connettività (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività “e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.”

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Art. 74. - Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
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SEZIONE II - Sistema pubblico di connettività SPC
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Art. 75. - Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

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Art. 76. - Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività

1. Gli scambi di documenti informatici

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Art. 76-bis - Costi del SPC

1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a c

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Art. 77. - Finalità del Sistema pubblico di connettività

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Art. 78. - Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività

N78

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Art. 79. - Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività
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Art. 80. - Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività
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Art. 81. - Ruolo del AgID

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Art. 82. - Fornitori del Sistema pubblico di connettività

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Art. 83. - Contratti quadro
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Art. 84. - Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
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SEZIONE III - Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del AgID
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Art. 85. - Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
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Art. 86. - Compiti e oneri del AgID

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Art. 87. - Regolamenti
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CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
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Art. 88. - Norme transitorie per la firma digitale

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Art. 89. - Aggiornamenti

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Art. 90. - Oneri finanziari

1. All'attuazione del “presente Codice”N119 si provv

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Art. 91. - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-

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Art. 92. - Entrata in vigore del codice

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Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

Articolato del codice

Riferimento previgente

 

 

Articolo 1 (Definizioni)

 

comma 1, lettera a)

= =

     lettera b)

= =

     lettera c)

= =

     lettera d)

Art 1, comma 1, lettera bb), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera e)

Art. 1. comma 1, lettera t), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera f)

Art. 1, comma 1, lettera aa), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera g)

Art. 1, comma 1, lettera u), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera h)

Art. 22, comma 1,. lettera c), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera i)

Art. 22, comma 1, lettera d), d.p.r. 23.12.2000, n. 445

“...................lettera l)

= =

“...................lettera m)

= =

“...................lettera n)

= =

“...................lettera o)

= =

“...................lettera p)

= =

“...................lettera q)

Art. 1, comma 1, lettera b), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera r)

Art. 1, comma 1, lettera n), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera s)

Art. 1, comma 1, lettera ee), d.p.r. 23.12.2000, n. 445

“...................lettera t)

Art. 1, comma 1, lettera cc), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera u)

Art. 1 comma 1, lettera q), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

“...................lettera v)

= =

“...................lettera z)

Art. 22, comma 1, lettera h), d.p.r. 28.12.2000, n. 445

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

= =

Articolo 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)

= =

Articolo 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)

= =

Articolo 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)

= =

Articolo 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)

= =

Articolo 7 (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

 

Articolo 8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini)

 

Articolo 9 (Partecipazione democratica elettronica)

 

Articolo 10 (Sportelli per le attività produttive)

 

Articolo 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

 

Articolo 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)

 

Articolo 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici)

 

Articolo 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

 

Articolo 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione)

 

Articolo 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)

 

Articolo 17 (Strutture per l'organizzazione, l’innovazione e le tecnologie)

 

comma 1, lettera a)

Articolo 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 239

“...................lettera b)

Articolo 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 39

“...................lettera c)

Articolo 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3

“...................lettera d)

Articolo 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289

“...................lettera e)

= =

comma 2

= =

comma 3

= =

Articolo 18 (Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)

 

Articolo 19 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)

 

Articolo 20 (Documento informatico)

= =

comma 1

Articolo 8, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 2

= =

comma 3

Articolo 8, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 4

Articolo 8, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 5

Articolo 8, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

Articolo 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)

 

comma 1

Articolo 10, comma 2, d.

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