N275 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217, così recitava:

“Art. 33. - Uso di pseudonimi

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.”

Dalla redazione