Comma abrogato dal D.Leg.vo del 30/12/2010 n.235. Il comma 2 dell’articolo 40 così recitava: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.”

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