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12/10/2020

Comunicazione PEC dei professionisti: obbligo rafforzato e sanzioni anche per l’Ordine

Dopo le norme introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), le sanzioni arrivano fino alla sospensione dall'albo per il professionista e al commissariamento per i Collegi o Ordini di appartenenza che non pubblichino l'elenco degli indirizzi o non li comunichino alle amministrazioni.

L'art. 37 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha modifcato l'art. 16 del D.L. 29/11/2008, n. 185, introducendo obblighi e sanzioni per i professionisti e i relativi Collegi o Ordini di appartenenza in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In particolare, è stato introdotto l'art. 7-bis dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008, n. 185, il quale prevede i seguenti obblighi per gli ordini e collegi professionali nei confronti degli iscritti:
- invio di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, al professionista che non comunica all'albo il proprio indirizzo di PEC (ora domicilio digitale), da parte del Collegio o Ordine di appartenenza;
- applicazione della sanzione della sospensione dall'albo o elenco fino alla comunicazione dell'indirizzo PEC, in caso di mancata ottemperanza alla diffida;

Inoltre, si prevede che costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero competente:
- l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato (consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni) con i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale;
- il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i suddetti dati;
- o la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (di cui all'articolo 6-bis del D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82) l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento. 

Dalla redazione