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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 03/12/2013
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Determ. Ag. Italia Digitale 04/04/2019, n. 97
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, recante regole tecniche per il protocollo infor |
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Titolo I - Ambito di applicazione, definizioni ed adeguamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all'allegato 1 che ne costituisce |
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Art. 2. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatu |
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Art. 3. - Adeguamento organizzativo e funzionale1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a: a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di rif |
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Art. 4. - Compiti del responsabile della gestione documentale1. In attuazione dell'art. 61 del testo unico, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale. In particolare, al responsabile della gestione è assegnato il compito di: |
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Art. 5. - Manuale di gestione1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. 2. Nel manuale di gestione sono riportati, in particolare: a) la pianificazione, le modalità e le misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera e); ; b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui all'art. 4, comma 1, lettera c); c) le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, e per lo scambio degli stessi all'interno ed all'esterno dell'area organizzativa omogenea, ivi comprese le casell |
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Titolo II - Il sistema di protocollo informatico |
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Art. 6. - Funzionalità1. Il sistema di protocollo informatico comprende la «funzionalità minima». |
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Art. 7. - Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico1. Il sistema di protocollo informatico assicura: a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti; b) la protezione delle informazioni relative a cia |
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Art. 8. - Annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile1. L'annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma immodificabile determina l'automatico e cont |
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Art. 9. - Formato della segnatura di protocollo1. Le informazioni apposte o associate ai documenti informatici, registrati nel registro di protocollo, negli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del testo unico, nei repertori e negli archivi, nonché negli albi, negli elenchi e in ogni raccolta |
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Titolo III - Formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni |
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Art. 10. - Principi generali1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, ai fini della |
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Art. 11. - Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee1. L'indi |
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Art. 12. - Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui all'art. art. 2, comma 2, del Codice al fine di trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo, si accredita presso l'indice delle amministrazioni di cui all'art. 11 fornendo almeno le seguenti informazioni identificative: a) denominazione dell'amministrazione; |
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Art. 15. - Modalità di aggiornamento dell'indice delle amministrazioni |
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Art. 16. - Modalità di trasmissione dei documenti informatici mediante l'utilizzo della posta elettronica1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effett |
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Art. 17. - Modalità di trasmissione dei documenti informatici in cooperazione applicativa1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 47 del Codice lo scambio dei documenti |
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Art. 18. - Modalità di registrazione dei documenti informatici1. Ad ogni messaggio ricevuto o spedito da una area organizzativa omogenea corrisponde un'unica operazione di registrazione di protocollo, secondo quanto previsto dall'art. 53 del testo unico e dall'art. 9 del presente decreto. Alla registrazione di protocollo vengono associate le ricevute generate dal sistema di protocollo informatico e, nel caso di registrazione di messaggi di posta elettronica certificata spediti, anche i dati relativi alla consegna rilasciati dal sistema di posta c |
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Art. 19. - Impronta del documento informatico1. Nell'effettuare l'operazione di registrazione di protocollo dei documenti informat |
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Art. 20. - Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area organizzativa omo |
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Art. 21. - Informazioni da includere nella segnatura1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 9, il file di cui all'art. 20, comma 1 contiene le seguenti informazioni minime: a) l'oggetto; |
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Titolo IV - Disposizioni finali |
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Art. 23. - Disposizioni finali1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato 1 - Glossario/definizioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - FormatiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Standard e specifiche tecnicheParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - MetadatiParte di provvedimento in formato grafico |
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