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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Imposta di bollo su fatture elettroniche: nuova guida dell'Agenzia delle entrate
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del D. Min. Economia e Fin. 17/06/2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
La nuova guida delle Agenzia delle entrate, aggiornata al mese di aprile 2021, illustra il meccanismo di integrazione da parte dell’Agenzia delle fatture elettroniche emesse dai soggetti IVA, per le quali si configura un dovuto assoggettamento a imposta di bollo.
Vengono poi trattate le funzionalità web messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per la consultazione e l’eventuale modifica dell’integrazione proposta e per il versamento dell’imposta di bollo dovuta.
La guida illustra in particolare:
1. L’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche
Con cadenza trimestrale, l’Agenzia effettua una ricognizione delle fatture elettroniche emesse da ogni soggetto IVA, al fine di verificare - in base ai dati presenti sulla fattura - il corretto assoggettamento all’imposta di bollo. A seguito di tale attività, l’Agenzia classifica le fatture in due elenchi:
- l’elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo
- l’elenco B (modificabile), contenente le fattura elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti all’interno della fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.
2. La consultazione e modifica delle fatture soggette a bollo
L’elenco A e B di ogni soggetto IVA viene messo a disposizione per la consultazione e l’eventuale modifica entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15/04/2021) all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
3. La visualizzazione dell’imposta di bollo dovuta e versamento
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15/05/2021), il soggetto IVA potrà consultare all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre, a seguito dell’elaborazione dell’integrazione e delle eventuali modifiche apportate. Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 31/05//2021), il soggetto IVA dovrà procedere a versare l’imposta di bollo dovuta.
4. I controlli sui versamenti dell’imposta di bollo
Successivamente alla scadenza per il versamento, l’Agenzia effettua controlli volti a verificare la correttezza degli importi dell’imposta di bollo versati e, nel caso di omissione o carenza, invia un’apposita comunicazione all’interessato.
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L'Agenzia delle entrate ricorda che la modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale”; cioè con la modalità di pagamento indicata nell’articolo 15 del D. P.R. 26/10/1972, n. 642, che stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.