N276 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima aggiunto dal D. Leg.vo 30/12/2010, n. 235 e poi abrogato dal D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217, così recitava:

“Art. 44-bis - Conservatori accreditati

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.”

 

Il comma 8 dell’art. 65 del D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217 dispone:

“8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto.”

Dalla redazione