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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/10/2024, n. 153 (L. 13/12/2024, n. 191)
- D. Leg.vo 24/11/2023, n. 192
- D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 28/02/2022, n. 16
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 27/12/2019, n. 160
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Leg.vo 26/04/2016, n. 91
- D. Min. Difesa 16/12/2015
- L. 23/12/2014, n. 190
- D. Leg.vo 28/01/2014, n. 7
- D. Min. Difesa 31/12/2013
- D. Leg.vo 31/12/2012, n. 248
- D. Min. Difesa 31/12/2012
- D.L. 28/12/2012, n. 227 (L. 01/02/2013, n. 12)
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D. Min. Difesa 10/04/2012
- D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20
- D. Min. Difesa 05/10/2011
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 17/07/2011, n. 107 (L. 02/08/2011 n. 130)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- Avviso di rettifica in G.U. 30/9/2010, n. 229
- Comunicato 01/06/2010 in G.U. 01/06/2010, n. 126
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LIBRO PRIMO - Omissis |
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Titolo I - Titolo II - Omissis |
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Titolo III - Amministrazione della difesa |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Ministero della difesa |
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Sezione I - Amministrazione centrale e periferica |
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Art. 15 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine; 2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374; b) in materia di armi chimiche: |
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Sezione II - Omissis |
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Capo III - Capo VI - Omissis |
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Titolo IV - Titolo VI - Omissis |
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LIBRO SECONDO - BENI |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 230 - Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti: a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni; b) all |
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Art. 231 - Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale. 2. Gli aeroporti militari fanno pa |
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Art. 232 - Patrimonio indisponibile della Difesa1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli a |
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Art. 233 - Individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) N65 sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell’Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da reali |
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Art. 234 - Registri e inventari1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari. |
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Art. 235 - Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti |
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Titolo II - Singole categorie di beni militari |
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Capo I - Opere permanenti di protezione antiaerea |
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Art. 236 - Opere permanenti di protezione antiaerea1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaer |
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Capo II - Strade militari, veicoli e patenti militari, esigenze militari in relazione alla circolazione stradale |
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Art. 237 - Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare. 2. Ente proprietario è considerato il comando “interregionale” N22. 3. La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L’elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico. 4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l’ articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada. 5. Il Comandante interregionale, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando “interregionale” N22 a cui è preposto: a) può destinare le strade militari all’uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all’uso privato con provvedimento particolare; |
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Capo III - Porti e aeroporti militari, navi e aeromobili militari |
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Sezione I - Porti e aeroporti militari |
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Art. 238 - Porti e aeroporti militari1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria. 2. Fermo quanto disposto dall’ articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizion |
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Sezione II - Navi militari e navi da guerra - Registro delle navi galleggianti in servizio governativo non commerciale |
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Art. 239 - Navi militari e navi da guerra1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare “, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impi |
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Art. 240 - Navi armate e navi in disponibilità1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono ne |
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Art. 241 - Assegnazione delle unità navali1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio suss |
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Art. 242 - Radiazione dal ruolo del naviglio militare1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, “iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del navi |
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Art. 243 - Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell’Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto1. Le unità navali in dotazione all’Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle |
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Art. 244 - Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. |
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Art. 245 - Incendio su nave da guerra1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il qu |
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Sezione III - Aeromobili a pilotaggio remoto delle forze armate |
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Art. 246 - Nozione1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilo |
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Art. 247 - Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate1. N39 Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per |
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Art. 248 - APR di peso inferiore a 20 chilogrammi |
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Art. 248-bis - APR di peso inferiore a 20 chilogrammi |
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Capo IV - Rifugi alpini |
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Art. 249 - Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa1. I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtù dell’articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che può concederli in esercizio a cittadini italiani e a |
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Capo V - Campi di tiro a segno |
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Art. 250 - Campi e impianti di tiro a segno |
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Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. 2. L |
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Capo VI - Zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra |
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Sezione I - Zone monumentali di guerra |
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Art. 252 - Individuazione delle zone monumentali di guerra1. Istituite ai sensi dell’abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate a immort |
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Art. 253 - Delimitazione delle zone monumentali di guerra1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’ articolo 252 sono così delimitate: a) Pasubio: sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima |
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Art. 254 - Vigilanza e conservazione1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cu |
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Sezione II - Patrimonio storico della Prima guerra mondiale |
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Art. 255 - Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale |
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Art. 256 - Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi |
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Art. 257 - Compiti dello Stato |
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Art. 258 - Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali |
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Art. 259 - Competenze del Ministero della difesa |
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Art. 260 - Competenze del Ministero degli affari esteri |
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Art. 261 - Competenze delle regioni |
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Art. 262 - Finanziamento statale degli interventi |
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Art. 263 - Reperti mobili e cimeli |
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Art. 264 - Sanzioni |
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Sezione III - Sepolcreti di guerra italiani |
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Art. 265 - Nozione e qualificazione1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. |
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Art. 267 - Competenze1. Il capo dell'Ufficio è competente in ordine a: a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all’estero contenenti salme di Caduti italiani; b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace; c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero; d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vi |
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Art. 269 - Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell’ articolo 267 nei cimiteri comunali p |
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Art. 270 - Localizzazione delle aree ed espropriazione1. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le att |
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Art. 271 - Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale |
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Art. 272 - Restituzione delle salme ai congiunti1. Le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall'abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate a cura del capo |
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Art. 273 - Soppressione di cimiteri di guerra1. È in facoltà del capo dell'Ufficio abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi n |
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Art. 274 - Altre norme applicabili1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legg |
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Art. 275 - Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione: |
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Sezione IV - Cimiteri di guerra stranieri in Italia e cimiteri di guerra italiani all’estero |
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Art. 276 - Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla Prima guerra mondiale1. Sono a carico dello Stato le spese per l’acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite |
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Art. 277 - Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all’estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo: |
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Capo VII - Alloggi di servizio |
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Sezione I - Alloggi di servizio di tipo economico |
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Art. 278 - Disciplina applicabile1. Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione. |
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Art. 279 - Classificazione degli alloggi di servizio1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati: |
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Art. 280 - Alloggi ASGC1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell’ articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, |
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Art. 281 - Alloggi ASI1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarich |
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Art. 282 - Alloggi ASIR1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi. |
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Art. 283 - Alloggi AST1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell’ articolo 2 |
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Art. 284 - Alloggi APP e SLI1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell’ articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di |
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Art. 285 - Alloggi ASC1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastru |
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Art. 286 - Determinazione dei canoni1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro del |
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Art. 287 - Modalità di riscossione del canone e sua destinazione1. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato. |
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Art. 288 - Altri oneri a carico del concessionario dell’alloggio1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’ articolo 279 |
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Art. 289 - Retta giornaliera1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell’ articolo 279 sono tenuti al pagamento di u |
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Art. 290 - Altre norme applicabili1. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l'assegnazione degli alloggi è assogg |
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Art. 291 - Estensione della disciplina1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile |
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Art. 292 - Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'a |
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Art. 293 - Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di serv |
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Art. 294 - Norme di attuazione1. Il regolamento detta: a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; |
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Sezione II - Criteri di classificazione e di assegnazione degli alloggi di servizio ai militari dell’Arma dei carabinieri |
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Art. 295 - Criteri di classificazione degli alloggi1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: |
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Art. 296 - Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell’interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tem |
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Sezione III - Alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate |
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Art. 297 - Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’ articolo 231, comma 4. 2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al |
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Sezione IV - Provvidenze in favore dei militari di carriera al fine dell’acquisto o locazione di alloggi |
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Art. 298 - Modalità inerenti il requisito della residenza1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. 2. I milita |
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Art. 299 - Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede1. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzi |
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Capo VIII - Diritti di proprietà industriale delle Forze armate |
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Art. 300 - Diritti di proprietà industriale delle Forze armate1. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all’ articolo 535, può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell’ articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni |
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Titolo III - Accesso di parlamentari a strutture militari |
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Art. 301 - Visite dei parlamentari nelle strutture militari1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona milita |
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Art. 302 - Strutture militari straniere e plurinazionali1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sent |
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Art. 303 - Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricev |
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Art. 304 - Stabilimenti di pena1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari posso |
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Art. 305 - Accesso senza preavviso1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membr |
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Titolo IV - Valorizzazione e dismissione di beni immobili e mobili |
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Capo I - Dismissioni di beni immobili e cessioni di beni mobili |
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Art. 306 - Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena propriet� |
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Art. 307 - Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo. 2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma. 3. Il programma di cui al comma 2: a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso. 3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio, promuove la concessione d’uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all’articolo 56 -bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell’Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell’Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell’obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa |
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Art. 308 - Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa1. Il Ministero della difesa è esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti prev |
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Art. 309 - Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non pi� |
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Art. 310 - Cessione di beni mobili a titolo oneroso1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, indivi |
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Art. 311 - Cessione di beni mobili a titolo gratuito1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; |
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Art. 312 - Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa |
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Art. 313 - Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo qu |
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Capo II - Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari
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Titolo V - Omissis
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Titolo VI - Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa |
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Capo I - Limitazioni a singoli beni e attività |
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Art. 320 - Ambito1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, d |
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Art. 321 - Contenuto delle limitazioni1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di: a) fare elevazioni di terra o di altro materiale; b) costruire |
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Art. 322 - Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari1. In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. 2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale. 3. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difes |
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Art. 323 - Procedimento di imposizione delle limitazioni1. Il Comandante militare territoriale “o il Comandante marittimo” N22 o il Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imp |
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Art. 324 - Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. 2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili |
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Art. 325 - Indennizzo per le limitazioni1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. 2. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1 e 2 dell'articolo 321 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo. N1 3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra ut |
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Art. 326 - Contenuto del decreto impositivo1. Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli artico |
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Art. 327 - Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di |
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Art. 328 - Deroghe alle limitazioni1. Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità. |
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Art. 329 - Contributo ai comuni1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 |
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Art. 330 - Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato |
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Art. 331 - Revisione generale quinquennale delle limitazioni1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. 2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati. |
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Art. 332 - Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale. |
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Capo II - Limitazioni per intere categorie di beni e attività |
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Art. 333 - Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale. 3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi. |
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Art. 334 - Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori1. È richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali |
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Art. 335 - Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. 2. L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. 3. Il pr |
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Capo III - Disposizioni comuni |
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Art. 336 - Sanzioni1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell'articolo 335, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 |
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Art. 337 - Regime fiscale1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse |
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Art. 338 - Disciplina di esecuzione1. Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di e |
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Capo IV - Norme speciali per la provincia di bolzano |
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Art. 339 - Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano“1. Le disposizioni” |
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Art. 341 - Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorità militare1. È vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettri |
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Art. 342 - Condizioni e ambito dell'autorizzazione1. L'autorità militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difes |
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Art. 343 - Ordini di demolizione1. È sempre in facoltà dell'autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la de |
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Art. 344 - Vigilanza1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare eserc |
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Art. 345 - Pubblicità1. Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono r |
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Art. 346 - Opere in prossimità della linea doganale1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l'autorizz |
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Art. 347 - Espropriazione“1. Dei beni indicati nel presente |
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Art. 348 - Autorità militare competente1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni |
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Art. 349 - Tutela amministrativa1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimen |
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Capo V - Salvezza di altre fonti |
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Art. 351 - Rinvio ad altre fonti1. È fatto salvo quanto previsto: |
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Titolo VII - Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia, ambiente e salute |
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Capo I - Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia |
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Art. 352 - Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che sia |
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Art. 353 - Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della |
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Art. 354 - Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sot |
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Art. 355 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato. A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programm |
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Capo II - Ambiente |
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Art. 356 - Disciplina applicabile- Rinvio1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applic |
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Art. 357 - Attività addestrative e tutela ambientale1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salv |
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Art. 358 - Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa |
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Art. 359 - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture dire |
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Art. 360 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decr |
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Art. 361 - Inquinamento atmosferico1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del de |
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Art. 362 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto l |
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Art. 363 - Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato |
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Art. 364 - Inquinamento acustico1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 |
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Art. 365 - Inquinamento acustico derivante da aeroporti e aeromobili militari |
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Art. 366 - Inquinamento elettromagnetico1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), de |
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Art. 368 - Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale. |
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Titolo VIII - Omissis |
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LIBRO TERZO - LIBRO OTTAVO - Omissis |
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LIBRO NONO - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI |
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Titolo I - Disposizioni di coordinamento |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni particolari |
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SEZIONE I - Omissis |
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SEZIONE II - BENI E AMMINISTRAZIONE |
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Art. 2127 - Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 2591. All'articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repu |
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Art. 2130 - Omissis
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Art. 2132 - Art. 2134 - Omissis
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SEZIONE III - Omissis |
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SEZIONE IV - Trattamento economico, assistenza e benessere |
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Art. 2153 - Art. 2176 - Omissis
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SEZIONE V - Omissis |
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Titolo II - Omissis |
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Titolo III - Disposizioni finali |
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Art. 2267 - Omissis
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Art. 2268 - Abrogazione espressa di norme primarie1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: Omissis Omissis 30) regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1576 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562; Omissis 155) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1902 e legge di conversione legge 2 giugno 1939, n. 739; Omissis 712) decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492: articolo 7, comma 3; Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis |
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Art. 2269 - Abrogazione espressa di norme secondarie1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni: Omissis 230) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601; |
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Art. 2270 - Art. 2271 - Omissis
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Art. 2272 - Entrata in vigore1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Ga |
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Tabelle - Omissis
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Dalla redazione
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
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- Compravendite e locazioni immobiliari
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- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Impiantistica
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: regime e procedure autorizzative
- Redazione Legislazione Tecnica
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- Procedimenti amministrativi
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
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Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)
- Alfonso Mancini
- Locali di pubblico spettacolo
- Procedimenti amministrativi
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- Prevenzione Incendi
La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
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- Energia e risparmio energetico
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24/12/2024
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