Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 262 così recitava:

“Art. 262 - Finanziamento statale degli interventi

1. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 258, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino