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L. 26/02/1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- D.L. 28/12/2012, n. 227 (L. 01/02/2013, n. 12)
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Art. 1. - Finalità

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

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Art. 2. - Attività di cooperazione

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

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Art. 3. - Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'àmbito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio d

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Art. 4. - Competenza del Ministro del tesoro

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obblig

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Art. 5. - Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promu

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Art. 6. - Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti f

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Art. 7. - Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché fin

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Art. 8. - Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;

d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle

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Art. 9. - Comitato direzionale

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del

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Art. 10. - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo

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Art. 11. - Interventi straordinari

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari acquistate preferibilmente in loco o nella regione, la concessione di finanziamenti in via bilaterale; N6

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanit&

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Art. 12. - Unità tecnica centrale

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo. N8

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, letter

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Art. 13. - Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile in lo

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Art. 14. - Disponibilità finanziarie

N11

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Art. 14-bis. - Partenariati

N12

1. Per la realizzazione d

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Art. 15. - Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge. N13

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali. N7

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Art. 16. - Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

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Art. 17. - Invio in missione

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle

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Art. 18. - Doveri del personale inviato all'estero

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le m

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Art. 19. - Divieto di emolumenti aggiuntivi

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego

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Art. 20. - Attestato finale

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

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Art. 21. - Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

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Art. 22. - Dipendenti di enti pubblici

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimental

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Art. 23. - Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto

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Art. 24. - Trattamento economico all'estero

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo

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Art. 25. - Congedo e spese di viaggio

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista da

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Art. 26. - Trattamento economico e assicurativo

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni ge

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Art. 27. - Missioni inferiori a quattro mesi

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Diretto

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Art. 28. - Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo

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Art. 29. - Effetti della idoneità

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non

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Art. 30. - Contributi deducibili

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Art. 31. - Volontari in servizio civile

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29. N21

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Art. 32. - Cooperanti delle organizzazioni non governative

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai conten

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Art. 33. - Diritti dei volontari

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo

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Art. 34. - Doveri dei volontari e dei cooperanti

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In ne

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Art. 35. - Servizio militare: rinvio e dispensa

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Art. 36. - Banca dei dati informativi

1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le

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Art. 37. - Stanziamenti

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme d

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Art. 38. - Disposizioni transitorie e finali

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73. A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziat

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