Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 261 così recitava:

“Art. 261 - Competenze delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 258, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti.”

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