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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/12/1976, n. 898
L. 24/12/1976, n. 898
L. 24/12/1976, n. 898
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[Premessa] |
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Art. 1.1. In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscim |
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Art. 2.1. Le limitazioni possono consistere: a) nel divieto di: - fare elevazioni di terra o di altro materiale; |
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Art. 3.« 1. In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ». N1 2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale. |
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Art. 4.1. Il comandante militare territoriale di regione o il comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui al precedente art. 3, cor |
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Art. 5.1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. 2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nel foglio annunzi legali della provincia e mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio |
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Art. 6.1. L'amministrazione militare, all'atto della imposizione delle limitazioni, ha facoltà di mod |
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Art. 7.« 1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito» N1. 2. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere a) e b) del precedente art. 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere. 3. Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, |
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Art. 8.1. Il comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità. |
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Art. 9.1. A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente art. 2 è dovuto un contributo annuo par |
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Art. 10.1 . Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa naz |
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Art. 11.1. In caso di conferma il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del be |
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Art. 12.1. Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il com |
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Art. 13.1 . Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti. Per quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il coman |
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Art. 14.1 . Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitù militari, previste dalla legge 20.12.1932, n. 1849, e successi |
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Art. 15.1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale, per motivi di pubblica incolumità, può disporre lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale. |
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Art. 16.1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa Tabella A, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale. |
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Art. 17.1. Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali si |
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Art. 18.N2 « 1. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3.6.1935, n. 1095 , modificata dalla legge 22-12-1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 2."L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'au |
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Art. 19.1. Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000 |
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Art. 20.1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stat |
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Art. 21.1. Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. |
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Art. 22.1. É abrogata la legge 20.12.1932, n. 1849 e successive modificazioni. |
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Tabella A1. - Provincia di Udine: Paluzza, Pontebba, Malborghetto Valbruna, Tarvisio, Dogna, Chiusaforte, Resi |
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Tabella BProvincia di Venezia: Venezia. Provincia di Ancona: Ancona. Provincia di La Spezia: La Spezia, Porto Venere, Lerici, Ameglia. |
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Tabella C1) Da San Remo ad Alassio. 2) Da Punta Mesco alla foce del Magra. 3) Da Sperlonga a Gaeta. 4) Da Capo Miseno a Punta Campanella. 5) Da Punta Rondinella a Capo San Vito. |
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