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D.L. 17/06/2005, n. 106

Disposizioni urgenti in materia di entrate.
Le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge sono riportate in corsivo e sono entrate in vigore dal 10.8.2005. Le altre disposizioni sono in vigore dal 17.6.2005.
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- L. 27/12/2006, n. 296
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica

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Art. 1. - Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento

1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

2. (Soppresso).

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, R relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, R e successive modificazioni, le somme dell'acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il termine del 30 giugno 2

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Art. 2. - Premio di concentrazione

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

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Art. 3. - Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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