Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 13/08/1975, n. 376
D.L. 13/08/1975, n. 376
D.L. 13/08/1975, n. 376
- L. 16/10/1975, n. 492 (Legge di conversione) in corsivo
- L. 05/08/1978, n. 457
- L. 12/08/1982, n. 531
- D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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[Premessa]IL PRESIDENTE |
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TITOLO I - ESPORTAZIONI |
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Art. 1. - Limiti di garanzia alle esportazioniIl limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 del |
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Art. 2. - Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioniIl fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, |
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Art. 3. - Contributi per operazioni di credito finanziarioPer la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle azien |
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TITOLO II - EDILIZIA |
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Art. 4. - Edilizia sovvenzionataÈ autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 R, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del cit |
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Art. 5. - Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionataPer la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni d |
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Art. 6. - Edilizia convenzionata“Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di |
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Art. 6-bisL'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 6-terÈ autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto p |
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Art. 7. - Cooperative edilizieAl fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in |
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Art. 7-bisIl limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452 , previsto come val |
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Art. 7-terGli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a conce |
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Art. 8. - Costo delle operazioni di mutuoA modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 |
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Art. 9. - Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle areeIn deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incrementare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree e delle somme residue d |
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Art. 9-bisPer la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ott |
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Art. 10. - Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggiIl reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione |
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Art. 10-terI mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti a |
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Art. 10-quaterI mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi |
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TITOLO III - CREDITO FONDIARIO EDILIZIO |
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Art. 11 |
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Art. 12. |
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TITOLO IV - OPERE MARITTIME |
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Art. 13. - Rifinanziamento della legge 6 agosto 1974, n. 366È autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, la spesa |
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TITOLO V - EDILIZIA OSPEDALIERA |
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Art. 14. - Fondo specialeNel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati co |
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TITOLO VI - OPERE DI COMPETENZA REGIONALE |
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Art. 15. - Contributi specialiÈ autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali per le finalità dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. |
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Art. 16. - Finanziamento delle opere di competenza regionaleNel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinat |
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Art. 16-bisPer il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanit |
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Art. 16-terI termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1 |
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Art. 17. - Completamento di opere già di competenza stataleLa competenza a definire i procedimenti amministrativi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario entro il 29 febbrai |
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TITOLO VII - FINANZIAMENTO DI OPERE A CARICO DELLO STATO |
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Art. 18. - Interventi a cura del Ministero dei lavori pubbliciÈ autorizzata la spesa di lire 115 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizion |
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Art. 18-bisFermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altres&ig |
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TITOLO VIII - SNELLIMENTO DEI CONTROLLI |
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Art. 19.Soppresso. |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA |
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Art. 20. - Costituzione fondoIl Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Te |
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Art. 21. - Copertura finanziariaAll'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del "Conto speciale" di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativ |
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Art. 21-bisAlle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sens |
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Art. 22.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della R |
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