Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 260 così recitava:

“Art. 260 - Competenze del Ministero degli affari esteri

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

a) la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 255;

b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.”

Dalla redazione