Articolo aggiunto dal D.L. 29/12/2010, n. 228 (L. 22/02/2011, n. 9) e abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 248-bis così recitava:

“Art. 248-bis - APR di peso inferiore a 20 chilogrammi

1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.”

Dalla redazione