Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108), in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 dello stesso D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108), si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui alla presente lettera, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

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