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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 31/07/2002, n. 179
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L. 31/07/2002, n. 179
L. 31/07/2002, n. 179
(In vigore dal 28.8.2002)
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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Art. 2. - (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente). |
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Art. 3 - (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del t |
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Art. 4. - (Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parc |
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Art. 5 - (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per: a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibi |
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Art. 6. - (Programma strategico di comunicazione ambientale).1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003. 2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi: |
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Art. 8. - (Funzionamento delle aree marine protette).1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modi |
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Art. 10. - (Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92 |
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Art. 11. - (Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le a |
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Art. 12. - (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo)1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessa |
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Art. 13. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi |
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Art. 14. - (Disposizioni in materia di siti inquinati).1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, R e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 16. - (Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, |
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Art. 17. - (Bonifica del sito di Portovesme).1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezz |
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Art. 18. - (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, R il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, R individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica. Per essere ammessi alla |
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Art. 19. - (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, i |
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Art. 20. - (Istituzione del Reparto ambientale marino).1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e d |
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Art. 21. - (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastr |
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Art. 22. - (Siti minerari abbandonati).1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abb |
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Art. 23. - (Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale"; b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti |
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Art. 24. - (Smaltimento dei rifiuti sanitari).1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'artico |
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Art. 25. - (Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, |
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Art. 26. - (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, R e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 27. - (Piano straordinario di telerilevamento).1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di pro |
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Art. 29. - (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183).1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi |
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Art. 30. - (Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente: |
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Art. 31. - (Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali).1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione |
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Art. 32. - (Copertura finanziaria).1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 2 |
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Tabella A - (articolo 2, comma 1) - POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
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