N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 31/12/2012, n. 248, così recitava: “Art. 350 (Sanzioni) — 1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

2. Inoltre l'autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.”

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