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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 19/08/2005, n. 195
D. Leg.vo 19/08/2005, n. 195
D. Leg.vo 19/08/2005, n. 195
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a: |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto s’intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente |
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Art. 3. - Accesso all’informazione ambientale su richiesta1. L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. 2. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la comp |
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Art. 4. - Cataloghi e punti d’informazione1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell’informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del |
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Art. 5. - Casi di esclusione del diritto di accesso1. L’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l’informazione richiesta; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all’art. 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; |
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Art. 6. - Tariffe1. L’accesso ai cataloghi previsti all’art. 4 e l’esame presso il detentore dell’informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, |
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Art. 7. - Tutela del diritto di accesso1. Contro le determinazioni dell’autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso |
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Art. 8. - Diffusione dell’informazione ambientale1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, l’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l’informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. 3. Entro due |
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Art. 9. - Qualità dell’informazione ambientale1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l&rsq |
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Art. 10. - Relazioni1. A decorrere dall’anno 2005 e fino all’anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l’autorità pubblica trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repub |
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Art. 11. - Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l’attuazione del presente decreto sono individuati sulla bas |
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Art. 12. - Norme finanziarie e abrogazioni1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto. |
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