D.L. 17/10/2024, n. 153 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 17/10/2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
In vigore dal 18/10/2024.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

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Art. 1. - Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell’ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;

1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

c) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

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Art. 2. - Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

c) il comma 13 è abrogato;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo peri

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Art. 3. - Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria;»;

b) all’articolo 77:

1) al comma 10, l’alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle

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Art. 4. - Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

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Art. 5. - Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione i

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Art. 6. - Misure urgenti in materia di bonifica

1. Agli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambient

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Art. 7. - Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara

1. All’articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruol

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Art. 8. - Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso

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Art. 9. - Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

1. All’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell’inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all’articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all’ultimo livello di progettazione conseguito.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all’articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall’ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all’articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pigno

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Art. 10. - Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica

1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.»;

b) all’articolo 4, comma 4, dopo le parole: «c

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Art. 11. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto, a eccezione dell’articolo 7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanz

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Art. 12. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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