Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/02/2012, n. 20.

L’articolo 259 così recitava:

“Art. 259 - Competenze del Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all’ articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.”

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