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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo Lgt. 12/04/1946, n. 320
D. Leg.vo Lgt. 12/04/1946, n. 320
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo CPS 01/11/1947, n. 1768
- D. Leg.vo CPS 17/04/1948, n. 1181
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Art. 1.L'organizzazione del servizio e l'esecuzione dei lavori di bonifica dei campi minati |
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Art. 2.Per l'attuazione dei compiti preveduti nell'articolo precedente il ministero della gu |
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Art. 3.Presso il ministero della guerra è istituto un comitato consultivo per l'esame dei problemi attinenti alla bonifica dei campi minati. |
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Art. 4.Per lo svolgimento dei servizi previsti nell'art. 1 può essere assegnato press |
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Art. 5.Il ministero della guerra provvede allo sminamento anche dei terreni e delle opere di bonifica di propriet&ag |
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Art. 6.Nel caso di bonifica dei terreni indicati nell'articolo precedente sarà imposto ai pro |
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Art. 7I proprietari dei terreni indicati nell'art. 5 possono eseguire direttamente, anche uniti in consorzi, i lavori di sminamento, osservando le |
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Art. 8.I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione militare eseguiti in gestione diretta o mediante appalto. |
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Art. 9.La concessione in appalto ai sensi dell'articolo precedente deve avvenire in base ai |
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Art. 10.Agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra. |
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Art. 11.L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati è a carico dello Stato, si tratti o non di personale specializzato di cui all'art. 1, anche se dipendente dai proprietari autorizzati ad eseguire direttamente lavori di bonifica a norma dell'art. 7, o da ditte cui siano stati concessi in appalto i lavori medesimi a norma dell'art. 8. |
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Art. 12.Al personale dello stato, che per essere addetto alla sorveglianza dei lavori di sminamento, si trovi effettivamente esposto a particolari rischi, sarà concessa una speciale indennità. |
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Art. 13.Salvo quanto disposto dall'art. 5, i prefetti, su richiesta dell'amministrazione della gue |
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Art. 14.Per l'organizzazione, la formazione del personale specializzato e l'attuazione dei la |
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Art. 15.Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio |
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Art. 16.Con successivi provvedimenti, emanati su proposta del ministro per la guerra di conce |
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Art. 17.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazion |
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