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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/12/1993, n. 537
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- L. 30/12/2020, n. 178
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- L. 30/12/2018, n. 145
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- L. 27/12/2006, n. 296
- D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
- L. 18/04/2005, n. 62
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445
- D. Leg.vo 28/12/2000, n. 443
- D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556)
- L. 08/08/1995, n. 335
- L. 23/12/1994, n. 724
- Sent. Corte Cost. 27/07/1994, n. 355
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CAPO I - Disposizioni in materia di spesa |
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Art. 1 - Organizzazione della pubblica amministrazione1. - 20. Omissis 21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la p |
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Art. 2 - Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi1. - 6. Omissis 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; |
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Art. 3 - Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Università1. N7 A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: |
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Art. 6 - Contratti pubblici |
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Art. 7 - Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori.1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Patrimonio pubblico1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici. N17 2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del Tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misu |
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Art. 10 - Prezzi e tariffe1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi. 2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati an |
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Art. 12 - Trasferimenti alle regioni1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158. N13 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate. |
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Art. 13 - Disposizioni varie1. - 7. Omissis 8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificaz |
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CAPO II - Disposizioni in materia di entrate |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Trattamento tributario dell'abitazione principale1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente". |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Applicazione della leggeLe disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1994.
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