Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/12/2016, n. 244
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 13/12/2024, n. 192
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 24/07/2019, n. 73
- D.L. 28/06/2019, n. 59 (L. 08/08/2019, n. 81)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- D.L. 29/05/2018, n. 55 (L. 24/07/2018, n. 89)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D.L. 09/02/2017, n. 8 (L. 07/04/2017, n. 45)
- Errata corrige in G.U. 27/03/2017, n. 72
- L. 27/02/2017, n. 19 (legge di conversione), riportate con carattere corsivo, in vigore dal 01/03/2017.
- Errata Corrige in G.U. 11/01/2017, n. 8
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni1. - 3-ter. Omissis 4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. 5. - 7. Omissis |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “per l'anno 2016”, sono inserite le seguenti: “e di 117 milioni di euro per l'anno 2017”; b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: “All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.”; c) al quinto periodo, dopo le parole: “per l'anno 2016”, aggiungere le seguenti: “e 117 milioni di euro per l'anno 2017”. 2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “Fino ai sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Fino ai 12 mesi”. 2-bis. Omissis |
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Art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024. N17 |
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Art. 5 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. 2. Omissis 3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. 4. Omissis 5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazion |
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Art. 6 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione1. - 4. Omissis 5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara. 6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46, comma 2, le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2017”; b) all'articolo 52, comma 6, le parole: “di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “del 1° luglio 2017”; c) all'articolo 52, comma 7, le parole: “Decorsi sessanta giorni da |
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Art. 7 - Proroga di termini in materia di salute1. Omissis |
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Art. 7-bis - Omissis |
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Art. 8 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa1. - 3. Omissis 4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”; b) al comma 3, le parole: “dal 2012 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2012 al 2017”. 2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 30 giugno 2024 N12. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2024 N12. N11 2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. “Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del |
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Art. 10 - Proroga di termini in materia di giustizia1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”; |
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Art. 11 - Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”; b) al comma 5-ter: |
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Art. 12 - Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite con le seguenti: “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,” e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.”; |
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Art. 13 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2017”. 2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “, 2016 e 2017”. |
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Art. 13-bis - Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015)1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti. 2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83: 1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," sono inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile," e le parole: "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili"; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell' |
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Art. 14 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera: “0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;”. 2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2. 3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017. 4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017. 5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del |
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Art. 14-bis - Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali |
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Art. 14-ter - Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 14-quater - Omissis
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Art. 15 - Variazioni di bilancio1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazz |
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20/12/2024
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