D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 04/09/2024, n. 128
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Premessa

 

N1

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consigl

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Capo I - Capo I-bis Omissis

 

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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO
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Art. 6. - Modifiche al codice civile

1. All’articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.”.

2. All’articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: “dal conto economico” sono inserite le seguenti: “, dal rendiconto finanziario”;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”.

3. Al primo comma dell’articolo 2423-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) le parole: “, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” sono soppresse;

b) dopo il numero 1) è inserito il seguente: “1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

4. Al primo comma dell’articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” sono sostituite dalle seguenti: “2) costi di sviluppo;”;

b) le parole: “d) altre imprese;” sono sostituite dalle seguenti: “d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;” e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente: “d-bis) altre imprese;”;

c) le parole: “2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;” sono sostituite dalle seguenti: “2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;”;

d) le parole: “4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;” sono sostituite dalle seguenti: “4) strumenti finanziari derivati attivi;”;

e) le parole: “4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;” sono sostituite dalle seguenti: “5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;”;

f) dopo le parole: “3) partecipazioni in imprese controllanti” sono inserite le seguenti: “3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;” e le parole: “5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;” sono sostituite dalle seguenti: “5) strumenti finanziari derivati attivi;”;

g) le parole: “D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.” sono sostituite dalle seguenti: “D) Ratei e risconti.”;

h) le parole: “VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell’esercizio.” sono sostituite dalle seguenti: “VI – Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell’esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.”;

i) le parole: “2) per imposte, anche differite; 3) altri.” sono sostituite dalle seguenti: “2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.”;

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Art. 7. - Omissis

 

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Capo III - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO PER ALTRI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
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Art. 8. - Art. 10 Omissis

 

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Art. 12. - Disposizioni finali, transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non esser

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Dalla redazione