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D. Leg.vo 21/11/2005, n. 285

Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della

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Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati ‘servizi di linea’: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all’interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all’

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Art. 3. Accesso al mercato

1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1. N8

2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;

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Art. 4. Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2; articolo 5,

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Art. 5. Obblighi delle imprese

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare:

a) le condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) del presente decreto legislativo;

b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità.

2. L'impresa è tenuta a:

a) dall'anno successivo a quello di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il mese di maggio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

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Art. 6. Attività di monitoraggio e di controllo

1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione all'andamento della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.

2. Il Ministero delle infrastr

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Art. 7. Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa:

a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d);

b) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 8;

c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonché l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c);

d) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;

e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui al precedente articolo 6, comma 2;

f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b);

g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 11;

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Art. 8. Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7. Le sanzioni amministrative accessorie sono il richiamo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea. Esse sono applicate nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo.

2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa ha c

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Art. 9. Norme transitorie

1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2013 N2; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.

2

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Art. 10. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel

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Art. 11. Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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Tabella - Tabella contenente gli importi dei contributi previsti all'art. 5, comma 3

(prevista dall'articolo 5, comma 5)

 

1. Il contributo di iscrizione previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) è determinato nella misura di euro 2.000,00.

2. Il contributo annuale previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) è determinato nella misura di euro 1.000,00.

3. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 3, lettera b) è determinato secondo il seguente schema:

 

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