Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 31/12/2020, n. 183
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In vigore dal 31/12/2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 25/02/2022, n. 14
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- Sent. Corte Cost. 07/12/2021, n. 236
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- Sent. Corte Cost. 22/06/2021, n. 128
- D.L. 30/04/2021, n. 56
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- D.L. 13/03/2021, n. 30 (L. 06/05/2021, n. 61)
- D.L. 05/03/2021, n. 25 (L. 03/05/2021, n. 58)
- L. 26/02/2021, n. 21 (Legge di conversione). In vigore dal 02/03/2021, in corsivo.
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Art. 1 - (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)1. Omissis 1-bis. All’articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l’individuazione di soluzioni volte al superamento dell’attuale situazione relativa all’utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalità telematica e ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati. 1-ter. Dall’attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. - 4. Omissis 5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1-bis. - Omissis
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Art. 2 - (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 2. Omissis 3. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021". 4. Omissis 4-bis. All’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni”. |
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Art. 3 - (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021". 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021". 3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021"; b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021". |
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Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di società partecipate)1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unic |
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Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)1. Al comma 452 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 17 |
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Art. 4 - (Proroga di termini in materia di salute)1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "e per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021". 2. Omissis 3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021". 4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2022,". 4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L’articolo 2, comma 8, e l’articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo. 5. Omissis |
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Art. 5 - (Proroga di termini in materia di istruzione)1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al 2022/2023" sono sostitu |
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Art. 5-bis. - (Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)1. Al comma 6 dell’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, c |
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Art. 6 - (Proroga di termini in materia di università e ricerca)1. - 2. Omissis 3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. |
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Art. 7 - (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 8 - (Proroga di termini in materia di giustizia)1. - 2. Omissis 3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - (Proroga di termini in materia di agricoltura)1. Omissis 2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fi |
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Art. 11 - (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020. 2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 1 |
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Art. 12 - (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,". 1-bis. All’articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2021”; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - fondi di bilancio” per le necessarie regolazioni contabili”. 2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modific |
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Art. 12-bis. - (Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico) |
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Art. 12-ter. - (Proroga del termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) |
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Art. 13 - (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 1-bis. All’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”; b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce”. 2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"; b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"; b-bis) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”; c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021". 3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"; b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021". 5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio 2021". 6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. N6 |
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Art. 14 - (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 15 - (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)1. - 3. Omissis 4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 16 - (Proroga di termini in materia di sport) |
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Art. 17 - (Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto dell’Aquila - Casa Italia)1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cu |
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Art. 17-bis. - (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell’evento del 14 agosto 2018) |
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Art. 17-ter. - (Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)1. Per l’anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da em |
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Art. 17-quater. - (Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)1. All’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: “Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo |
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Art. 18 - (Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 19 - (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemi |
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Art. 20 - (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole, degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale e degli ospedali)1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A. e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli |
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Art. 21 - (Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse p |
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Art. 22 - Omissis
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Art. 22-bis. - (Proroga di termini in materia tributaria)1. All’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”; b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Gli atti, |
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Art. 22-ter. - (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 22-quinquies. - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall’articolo 22-bis, valutati per l’anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e |
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Art. 22-sexies. - (Modifica del comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: “8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazio |
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Art. 23 - (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a t |
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Allegato 1 (Articolo 19, comma 1)
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Allegato 1-bis (Articolo 22-quinquies, comma 2)Parte di provvedimento in formato grafico |
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