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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/07/2020, n. 101
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- D. Leg.vo 25/11/2022, n. 203
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 26/11/2021, n. 172 (L. 21/01/2022, n. 3)
- D.L. 27/09/2021, n. 130 (L. 25/11/2021, n. 171)
- Avviso di rettifica in G.U. 01/06/2021
- Errata corrige in G.U. 01/06/2021, n. 130
- D.L. 30/04/2021, n. 56
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 20; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare gli articoli 31 e 32; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzant |
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Titolo I - Campo di applicazione e principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti |
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Art. 1. - Finalità e principi del sistema di radioprotezione (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 1 e 5)1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina: a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; |
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Art. 2. - Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2)1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine. 2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano: |
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Art. 3. - Esclusione dall'ambito di applicazione (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, comma 1-bis)1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto: a) l'esposizione |
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Art. 4. - Giustificazione delle pratiche (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2)1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati. 2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sotto |
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Art. 5. - Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 6)1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose. 2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che emana l'atto a |
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Art. 6. - Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 7)1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione esistenti sono utiliz |
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Titolo II - Definizioni |
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Art. 7. - Definizioni (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2)1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 1) «acceleratore»: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega elettronvolt (1 MeV); N14 2) «addetto all'emergenza»: qualsiasi persona investita di uno specifico ruolo nell'ambito di un'emergenza che potrebbe essere esposta a radiazioni nel corso di un intervento di emergenza; 3) «apprendista»: persona che riceve presso un esercente, un'istruzione e una formazione anche per conseguire una qualifica, un diploma o un altro titolo di studio ovvero allo scopo di esercitare un mestiere specifico; 4) «aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche»: le operazioni connesse all'esecuzione materiale di un'esposizione medica e di ogni aspetto correlato, compresi la manovra e l'impiego di apparecchiature medico-radiologiche, la misurazione di parametri tecnici e fisici anche relativi alle dosi di radiazione, gli aspetti operativi della calibrazione e della manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonché l'elaborazione di immagini; 5) «assistenti e accompagnatori»: coloro che consapevolmente e volontariamente si espongono, al di fuori della loro occupazione, a radiazioni ionizzanti per assistere e confortare persone che sono, sono state o sono in procinto di essere sottoposte a esposizioni mediche; 6) «attivazione»: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con fotoni ad alta energia del materiale in cui è contenuto; 7) «attività» (A): l'attività di una determinata quantità di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento determinato; è il quoziente di dN fratto dt, dove dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee, da tale stato di energia nell'intervallo di tempo dt:
A = dN/dt
L'unità di misura dell'attività è il becquerel (Bq); N14 8) «attività radiodiagnostiche complementari»: attività di ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica; 9) «audit clinico»: l'esame sistematico o il riesame delle procedure medico radiologiche finalizzato al miglioramento della qualità e del risultato delle cure somministrate al paziente, mediante un processo strutturato di verifica, per cui le pratiche radiologiche, le procedure e i risultati sono valutati rispetto a standard accreditati di buona pratica medico radiologica, modificando tali procedure, ove appropriato, e applicando nuovi standard se necessario; 10) «autorità competente»: il sistema di autorità individuato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto; 11) «autorizzazione»: il provvedimento, avente forma scritta e adottato dalla competente autorità, che consente di svolgere pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti, di svolgere attività connesse alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, di svolgere attività di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di impianti per detti impieghi o gestioni, ovvero per le medesime attività relative a impianti nucleari, e conferisce al titolare le relative responsabilità; 12) «base di progetto»: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati; 13) «becquerel» (Bq): unità di misura dell'attività (A); un becquerel equivale a una transizione nucleare per secondo: 1 Bq = 1 s-1; N14 14) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo; 15) «combustibile nucleare»: le materie fissili impiegate o destinate a essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico e ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); 16) «complesso nucleare sottocritico»: ogni apparato progettato o usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali; 17) «consegna»: si intende un imballaggio o un insieme di imballaggi insieme al contenuto radioattivo, o un carico di materiale radioattivo, che uno speditore presenta per il trasporto; 18) «consegna esente»: si intende un imballaggio o un insieme di imballaggi, o un carico di materiale radioattivo, per i quali la quantità totale di radioattività e la concentrazione media del/dei radionuclide/i sono inferiori ai valori stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente decreto; 19) «contaminazione»: la presenza involontaria o non intenzionale di sostanze radioattive su superfici o all'interno di solidi, liquidi o gas o sul corpo umano. Nel caso particolare del corpo umano, essa include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta; 20) «contenitore della sorgente»: insieme di componenti destinati a garantire il contenimento di una sorgente radioattiva, che non è parte integrante della sorgente stessa, ma è destinato a schermarla durante il trasporto, la manipolazione, la movimentazione o il deposito; 21) «controllo della qualità»: l'insieme di operazioni (pianificazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Vi rientrano il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle apparecchiature che possono essere definite, misurate e controllate; 22) «cultura della sicurezza nucleare»: l'insieme delle caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di singoli individui in base alle quali viene attribuito il più elevato grado di priorità alle tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse; 23) «deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari»: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui ai numeri 16), 66), 67), 68), 69) e 116), è destinato al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a 350 grammi di uranio-235, oppure 200 grammi di plutonio o uranio-233 o quantità totale equivalente; N14 24) «destinatario»: la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito o trasferiti materiali, sostanze e materie radioattive; 25) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che è in possesso o ha la disponibilità materiale di sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito, ed è responsabile per tali materiali; 26) «detrimento sanitario»: la riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione in seguito a esposizione, incluse le riduzioni derivanti da radiazioni sui tessuti, cancro e gravi disfunzioni genetiche; 27) «detrimento sanitario individuale»: gli effetti dannosi clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti la cui comparsa è immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa; 28) «difesa in profondità»: l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali; 29) «disattivazione»: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare o su una installazione a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; 30) «domanda debitamente compilata»: il documento uniforme, di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006; 31) «dose assorbita» (D): energia assorbita per unità di massa, ovvero il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media depositata nell'elemento volumetrico di massa dm; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un organo. L'unità di misura della dose assorbita è il gray; N14 |
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Titolo III - Autorità competenti e funzioni di vigilanza |
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Art. 8. - Autorità competente (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 76)1. Le autorità competenti ai sensi del presente decreto sono il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'intern |
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Art. 8-bis. - Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77)1. Le autorità competenti pongono in att |
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Art. 9. - Funzioni ispettive (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10)1. Le autorità competenti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni, predispongono programmi annuali di ispezione che tengono conto dell'entità e della natura dei potenziali pericoli associati alle pratiche di competenza. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58, sono attribuite all'ISIN, che le esercita a mezzo dei propri ispettori nominati con provvedimento del direttore dell'ISIN. |
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Titolo IV - Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti |
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Capo I - Esposizione al radon |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 10. - Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 103 e allegato XVIII)1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanità (ISS), è adottato il Piano nazionale d'azione per |
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Art. 11. - Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies)1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti: a) individuano le |
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Art. 12. - Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a))1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati: a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività d |
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Art. 13. - Registrazione dati radon (direttiva 59/2013/Euratom, allegato XVIII, punti nn. 1, 2 e 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104)1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152, è istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre ai dati e alle informazioni sulla radioattività ambientale, anche i dati sulla concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro nonché informazioni sul |
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Art. 14. - Informazione e campagne di sensibilizzazione (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 74, comma 3 e allegato XVIII)1. I Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, l'ISIN, l'ISS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili le in |
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Art. 15. - Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/Euratom, allegato XVIII)1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all'Allegato II. |
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Sezione II - Esposizione al radon nei luoghi di lavoro |
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Art. 16. - Campo di applicazione (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis)1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a: |
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Art. 17. - Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies)1. Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti: a) dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d); b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c); d) dall'inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c). 1-bis. Fermo re |
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Art. 18. - Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater)1. I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all'articolo 155 all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 13 secondo le modalità indicate dall'ISIN. 2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, let |
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Sezione III - Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni |
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Art. 19. - Radon nelle abitazioni-Interventi nelle aree prioritarie (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 74 e 103)1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, al fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti all'esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon ne |
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Capo II - Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale |
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Art. 20. - Campo di applicazione (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis)1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determ |
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Art. 21. - Registrazione dati (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 104)1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152, è istituita una sezione |
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Art. 22. - Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques)1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro il 30 giugno 2022 N9 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6. N6 2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all'allegato II, l'esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L'esercente conserva i risultati delle misurazioni per un peri |
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Art. 23. - Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 30)1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale, che provengono da pratiche soggette a notifica di cui all'articolo 24, escono dal campo di applicazione del presente decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato II, se è stata rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i materiali autorizzati all'allontanamento ai sensi del precedente periodo che soddisfano la definizione di rifiuto, sono gestiti, smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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Art. 24. - Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,articolo 10-quater)1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si verificano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22. 2. L'esercente della pratica di cui al comma 1 effe |
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Art. 25. - Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis)1. La classificazione dei residui è stabilita nell'allegato VI. 2. Le condizioni di esercizi |
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Art. 26. - Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente (direttiva 2013/59/Euratom articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis - decreto interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015)1. I residui che non soddisfano i requisiti e le condizioni di esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 200 |
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Capo III - Attività lavorative che comportano l'esposizione alla radiazione cosmica |
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Art. 27. - Campo di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-octies)1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle attività lavorative su aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personal |
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Art. 28. - Attività di volo (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 35 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10- octies)1. Le attività lavorative di cui all'articolo 27, che possono comportare per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato II. 2. Nelle attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a: a) effettuare la valutazione della dose efficace al personale navigante secondo le modalità indicate nell'allegato II; b) programmare opportunamente, quando possibile, i turni di lavoro, e ridur |
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Capo IV - Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione |
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Art. 29. - Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 75)1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, è fissato in 1 mSv/anno. 2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione è riportato nell'allegato II. 3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce che: |
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Titolo V - Lavorazioni minerarie |
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Art. 30. - Campo di applicazione (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 11)1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area oggetto del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e che espongono i lavoratori al rischio di radiazi |
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Art. 31. - Segnalazione di superamento dei limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 13)1. Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore responsabile deve darne |
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Art. 32. - Decontaminazione e sorveglianza sanitaria eccezionale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 14)1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 141, commi 1 e 2, nel caso in cui il medico autorizzato decida l'allontanamento del lavoratore dal posto |
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Art. 33. - Limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 15)1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'articolo 146, il direttore |
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Art. 34. - Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 16)1. È vietato impiegare acqua di miniera con concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'articolo 146, per la perforazione a u |
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Art. 35. - Obblighi particolari del direttore responsabile (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 17)1. Oltre all'obbligo di cui all'articolo 34, comma 1, il direttore responsabile adotta le misure di riduzione, per quanto possibile, del rischio di esposizioni interne. In particolare, quando l'entità del rischio lo richiede, provvede a: |
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Titolo VI - Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione |
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Art. 36. - Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi(legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4)1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto d |
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Art. 37. - Importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18)1. Sono soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 3 l'importazione e la produzione a fini commerciali delle seguenti sorgenti di radiazioni ionizzanti con esclusione dei generatori di radiazioni medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46: a) le materie radioatt |
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Art. 38. - Prodotti di consumo (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 20; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18-bis)1. L'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, nonché l'importazione o l'esportazione di tali prodotti, sono soggette, su istanza dell'interessato, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche |
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Art. 39. - Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98)1. È vietata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di: a) prodotti per l'igiene e cosmesi; b) oggetti di uso domestico o personale; |
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Art. 40. - Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98, comma 5)1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del |
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Art. 41. - Informazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 78; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19)1. Chiunque produce, importa, o immette sul mercato sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, è obbligato a fornire all'acquirente complete informazioni a corredo degli stessi. |
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Art. 42. - Registro delle operazioni commerciali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 20)1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stes |
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Art. 43. - Trasporto di materiali radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 21)1. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore an |
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Art. 44. - Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari (regolamento 302/2005/Euratom, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 21 e 23)1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all'articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili, nonché a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell'ISIN ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio 2005, concernete l'applicazio |
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Art. 45. - Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 25)1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne immediatamente comunicazione agli organi de |
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Titolo VII - Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi |
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Art. 46. - Notifica di pratica (direttiva 2013/59/Euratom articoli 24, 25; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22)1. È soggetta a notifica qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione. 2. La notifica deve essere effettuata dall'interessato, almeno trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al Comando dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, alle ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonché, ove di loro competenza, all'Ispettorato terr |
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Art. 47. - Esonero dall'obbligo di notifica di pratica (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 26, e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22 e allegato VII)1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono esenti dall'obbligo di notifica se ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione: a) le quantità di materie radioattive non superano in totale le soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I; b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non supera le soglie stabilite nell'Allegato I; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b) soddisfano tutti i seguenti requisiti: 1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e il relativo provvedimento prevede le condizioni di eventuale smaltimento; 2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 μSv/h; d) gli apparecchi elettrici, so |
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Art. 48. - Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22, comma 3 e 4)1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione |
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Art. 49. - Registrazione di sorgenti di tipo riconosciuto (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 27; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 26)1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
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Art. 50. - Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 24, 28, 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29)1. Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano: a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV; b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo; N2 c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa superiore ai valori indicati nella Tabella I-1A dell'Allegato I, se ricorre una delle seguenti condizioni: 1) l'attività totale presente nella installazione è superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell'Allegato I; 2) l'attività totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare è superiore per un fattore 50 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell'Allegato I. N3 2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano: a) l'aggiun |
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Art. 51. - Nulla osta per le pratiche di categoria A (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 24, 28 e 29;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28)1. Il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, d |
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Art. 52. - Nulla osta per le pratiche di categoria B (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 24, 28 e 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 29)1. Il nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dalle autorità titolari del procedimento di autorizzazione individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che stabiliscono: a) le autorità competenti, per le a |
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Art. 53. - Cessazione di pratica (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 24 e 27)1. Il soggetto che intende porre fine all'esercizio di una pratica soggetta a notifica deve effettuare, almeno trenta giorni prima del previsto termine |
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Art. 54. - Allontanamento dal regime autorizzatorio (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 30, 65 e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 30, 154 e allegato I)1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione del presente decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se è rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i materiali che soddisfano la definizione di rifiuto, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento sono gestiti, smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. È vietato lo smalt |
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Art. 55. - Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 154)1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministr |
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Art. 56. - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 5; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 31)1. L'attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di smaltirli ai sensi dell'articolo 54, è autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le mod |
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Art. 57. - Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 32)1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione europea o a essi destinate, le importazioni e le esportazioni di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano sono preventivamente autorizzati. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da: a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 52 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, sentiti i competenti organismi tecnici e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito |
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Art. 58. - Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 32-bis)1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dal |
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Art. 59. - Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 33)1. La realizzazione e l'esercizio di depositi temporanei di rifiuti radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di smaltimento di rifiuti radioattivi sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tute |
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Art. 60. - Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 34)1. Gli esercenti le attività disciplinate nell'articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi |
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Art. 61. - Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 35)1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente Titolo, in caso di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni dell'autorizzazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di temp |
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Titolo VIII - Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane |
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Capo I - Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività |
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Art. 62. - Autorizzazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 87, 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 3)1. Le pratiche che impiegano sorgenti sigillate ad alta attività sono soggette a nulla osta ai sensi dell'articolo 50. 2. L'istanza di nulla osta all'impiego di una nuova sorgente sigillata ad alta attività è corredata dalla seguente documentazione con la quale l'esercente dimostra: a) che la sorgente è stata prodotta in uno Stato appartenente all'Unione europea da un soggetto autorizzato, oppure è stata prodotta in uno Stato non appartenente all'Unione Europea nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti; b) che le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono conformi a norme di buona tecnica di settore, nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; c) di disporre di appositi locali, con adeguato grado di resistenza |
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Art. 63. - Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 4)1. Il detentore che, nell'ambito del territorio dello Stato italiano, cede una sorgente sigillata ad alta attività deve accertare che il cessionario, che a qualsiasi titolo ne assume la detenzione, è titolare del provvedimento autorizzativo adeguato al tipo di radionuclide e all |
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Art. 64. - Esportazioni e importazioni di sorgenti sigillate ad alta attività (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 5)1. Il soggetto che intende esportare una sorgente avente attività uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione II, con trasferimento della detenzione a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere preventivamente autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISIN. 2. Il soggetto che intende effettuare l'operazione di esportazione deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni: a) gli estremi di identificazione del cessionario; b) la copia del contratto di cessione a qualsiasi titolo della sorgente; c) lo Stato di destinazione, ubicazione e indirizzo del cessionario; d) il radionuclide e l'attività della sorgente, inclusi i dati di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b); e) l'uso cui il cessionario intende adibire la sorgen |
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Art. 65. - Conferimento di sorgenti sigillate ad alta attività dismesse a impianti di gestione di rifiuti radioattivi (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 6)1. L'esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al quale sono conferite sorgenti sigillate ad alta attività dismesse deve: |
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Art. 66. - Libretto di sorgente (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 7)1. Il detentore di sorgente sigillata ad alta attività deve tenere apposito libretto di sorgente, nel quale, oltre i dati di cui all'allegato XIV, Sezione II, deve annotare: a) il numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal fab |
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Art. 67. - Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei detentori (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 89, 90; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 8, 9)1. L'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività, deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere allo stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell'attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui all'allegato XVIII e |
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Art. 68. - Altri obblighi dei detentori (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 10)1. Il detentore della sorgente sigillata ad alta attività deve altresì: a) verificare, a intervalli di tempo indicati dall'esperto di radioprotezione, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo |
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Art. 69. - Identificazione e apposizione di un contrassegno sulla sorgente sigillata ad alta attività (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 11)1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinché la sorgente sigillata ad alta attività sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero è apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente. |
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Capo II - Controllo delle sorgenti orfane |
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Art. 70. - Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 12)1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a t |
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Art. 71. - Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 93 e 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 15 e 16)1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi dirett |
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Art. 72. - Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157)1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali. N10 2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti |
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Art. 73. - Campagne di recupero delle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 16)1. L'ISIN avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rin |
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Art. 74. - Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 95; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 17)1. L'Operatore nazionale deve: a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un imm |
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Art. 75. - Cooperazione internazionale e scambio di informazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 99; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 18)1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con Ministero dell'interno e l'ISIN, scambia tempestivamente informaz |
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Titolo IX - Impianti |
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Art. 76. - Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria per l'autorizzazione all'esercizio e alla modifica di impianti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 36)1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, il soggetto che, per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116), richiede l'autorizzazione all'esercizio o alla modifica di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, trasmette, al Ministero dello sviluppo economico e all'ISIN i seguenti documenti: a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica, dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell' |
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Art. 78. - Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 37-bis)1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti, di attenuare le conseguenze di eventi incidentali, e di evitare: |
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Art. 79. - Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 37-ter)1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 76, comma 1, attua la difesa in profondità, ove applicabile, per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 78 e per: a) ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale; b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti; |
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Art. 80. - Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 37-quater)1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell |
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Art. 81. - Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 38)1. Sulle base delle istanze di cui ai precedenti articoli 76 e 77 l'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione, effettua l'istruttoria tecnica sul progetto di massima, all'esito della quale redige apposita relazione tecnica. |
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Art. 82. - Consultazione con le Amministrazioni interessate (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 39)1. Le amministrazioni di cui all'articolo 81, comma 5 possono richiedere all'ISIN ulteriori informazioni e i dati necessari per una completa valutazion |
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Art. 83. - Parere dell'ISIN (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 40)1. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico il suo parere conclusivo con le eventuali osservazioni delle varie amministrazioni. |
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Art. 84. – Progetti particolareggiati di attuazione dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 41)1. Il titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui agli articoli 76 e 77, trasmette all'ISIN i progetti particolareggiati per la realizzazione delle parti costitutive dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. |
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Art. 85. - Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 42)1. Il collaudo degli impianti di cui all'articolo 7, secondo comma, d |
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Art. 86. - Prove non nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 43)1. Ultimata la costruzione delle parti dell'impianto di cui all'articolo 84, o di qualunque altra parte rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta esegue, sotto il controllo dell'ISIN, prove non nucleari di verifica dell'esercizio dell'impianto. Copia dei verbali dei risultati delle prove è trasmessa dal titolare all'ISIN. |
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Art. 87. - Prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 44)1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta procede alla esecuzione di prove e di operazioni con combustibile nucleare, compreso il caricamento del combustibile, o, in caso di impianti di trattamento di combustibili irradiati, all'esecuzione di prove con combustibile irradiato, compresa l'immissione del combustibile nell'impianto, in conformità a un programma generale di prove che deve essere approvato dall'ISIN, sulla base e all'esito positivo della verifica e delle validazione tecniche. Per ciascuna prova l'ISIN stabilisce le modalità di esecuzione. 2. Ai fini del comma 1, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a presentare all'ISIN la seguente documentazione: |
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Art. 88. - Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 45)1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta misura e registra i dati secondo le specifiche definite con la procedura di cui all'articolo 87; copia di tali dati e il relativo verbale di prova sono trasmessi all'ISIN |
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Art. 89. - Regolamento di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 46)1. Il titolare dell'autorizzazione di impianti di cui agli articoli 76, 77 e 95, predispone il regolamento di esercizio come definito all'articolo 7, c |
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Art. 90. - Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 47)1. Il manuale di operazione di cui all'articolo 87, comma 2, lettera c), contiene in allegato un manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e determinare la |
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Art. 91. - Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 48)1. Dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell'impianto, è assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza del personale indispensabile che non può abban |
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Art. 92. - Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 49)1. Per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116) deve essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto. 2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'ISIN la composizione di detto Collegio. 3. Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell'impianto, di esso fa parte l' |
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Art. 93. - Licenza di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 50)1. La licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto a osservare. 2. L'istanza intesa a ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase è p |
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Art. 94. - Reattori di ricerca (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 51)1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 81 e 8 |
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Art. 95. - Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 52)1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7, comma 1, numero 23) e quello dei complessi |
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Art. 96. - Depositi temporanei e occasionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 53)1. Il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni, può essere costituit |
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Art. 97. - Sorveglianza locale della radioattività ambientale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 54)1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente sono tenuti alla sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e del grado di ra |
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Art. 98. - Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55)1. L'esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto nucleare sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la Regione o la Provincia autonoma interessata e l'ISIN, su istanza del titolare della licenza. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per singole fasi, se tale suddivis |
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Art. 99. - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 56)1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1, trasmettono all'ISIN, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista allo stesso articolo 98, comma 3, le proprie eventuali osservazioni. 2. L'ISIN, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con le proprie v |
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Art. 100. - Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 57)1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui all'articolo 99, trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazion |
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Art. 101. - Inosservanza delle prescrizioni, diffide,sospensioni, revoche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58)1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente Titolo è tenuto alla esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati di cui all'articolo 84 e i piani operativi come approvati dall'ISIN. Egli osserva altresì le prescrizioni impartite con detti provvedimenti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma |
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Titolo X - Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi |
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Art. 102. - Titolari delle autorizzazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-bis)1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tale responsabilità non può essere delegata e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare. 2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a: |
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Art. 103. - Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58- ter)1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere e accrescere le capacità e le competenze del proprio personale che |
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Art. 104. - Trasparenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58- quater)1. L'ISIN pone in atto tutte le misure possibili affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare. 2. L'ISIN pubblica sul proprio sito we |
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Art. 105. - Relazioni e revisioni tra pari. (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-quinquies)1. Entro il 22 luglio 2020 sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea. N37 2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'ISIN per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerch |
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Titolo XI - Esposizione dei lavoratori |
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Art. 106. - Organi di vigilanza (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59)1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle situazioni e alle attività di cui all'articolo 2, alle quali sono addetti lavoratori, ivi comprese le attività |
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Art. 108. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16)1. I datori di lavoro |
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Art. 109. - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61)1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovraintendono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso. 2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente: a) la descrizione della natura e la valutazione dell'entità dell'esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica; b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione. 3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all'esperto di radioprotezione le informazioni in merito a: a) descrizione de |
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Art. 110. - Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 14, 15; decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3)1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispett |
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Art. 111. - Informazione e formazione dei lavoratori (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 14, 15, 82 comma 2, lettera l); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3)1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività svolta; b) sui nominativi del medico autorizzato e dell'esperto di radioprotezione; c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto; d) sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate; e) sull'importanza dell'obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza; |
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Art. 112. - Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 6, comma 1, lettera a), 15, 1 comma, ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62)1. Il datore di lavoro di lavoratori esterni: a) provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione; b) provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione; c) assicura la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, in conformità alle disposizioni del presente Titolo |
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Art. 113. - Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 51; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 63)1. Gli esercenti una o più zone classificate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona classificata e di prestazione richiesta. 2. Per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona classificata, l'esercente di tale zona è tenuto a: a) accertarsi, anche, laddove previsto, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i), che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di |
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Art. 114. - Protezione dei lavoratori autonomi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 64)1. I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta. 2. I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposi |
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Art. 115. - Altre attività presso terzi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 65)1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da terzi esercenti, è tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del pr |
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Art. 116. - Molteplicità di datori di lavoro (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 66)1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di la |
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Art. 117. - Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 67)1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attività’ indicate nell'articolo 2 e i preposti che vi sovraintendono, rendono edotti |
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Art. 118. - Obblighi dei lavoratori (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 68)1. Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori: a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento |
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Art. 119. - Scambio di informazioni (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 44)1. Il gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all'articolo 126 trasmette, previo consenso del lavoratore interessato, alle autorità competenti di cui all'ar |
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Art. 120. - Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70)1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato, sono |
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Art. 121. - Minori (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 8; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 71)1. I minori di 18 anni non possono esercitare attività proprie dei lavoratori esposti. 2. Gl |
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Art. 122. - Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72)1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decre |
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Art. 123. - Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73)1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse modalità di esposizione, ai sen |
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Art. 124. - Esposizioni accidentali o di emergenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 74)1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 175, i datori di lavoro, provvedono affinché i lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al Titolo XIV vengano preventivamente sottoposti a un programma di informazione e formazione riguardante: a) la disciplina della radioprotezione; b) la possibilità che, durante un intervento, siano sottoposti a esposizione di emergenza, i rischi connessi all'esposizione stessa e le precauzioni da adottare; tale informazione tiene conto delle possibili situazioni di emergenza e dei tipi di intervento ipotizzabili; c) le procedure di emergenza da adottarsi e le istruzioni da seguire; d) il significato dei livelli operativi di riferimento connessi alle esposizioni di emergenza a cui possono essere sottoposti; e) le misure e le attività di protezione e prevenzione da adottare; |
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Art. 125. - Sorveglianza fisica (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 32, 1 comma, lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 75)1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è effettuata quando le attività svolte comportano la cl |
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Art. 126. - Archivio nazionale dei lavoratori esposti (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 44)1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito |
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Art. 127. - Servizi di dosimetria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 76)1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche per le attività disciplin |
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Art. 128. - Nomina esperto di radioprotezione (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 82; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 77)1. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione. 2. La lettera di incarico all'esperto di radioprotezione e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato devono essere conservate dal datore di lavoro ed esibite, su richiesta, agli |
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Art. 129. - Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78)1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco sono iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2. L'elenco degli esperti di radioprotezione è ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione: a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV; b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo; c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse d |
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Art. 130. - Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79)1. L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro: a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g); b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare: 1) procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; 3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione; 4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; |
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Art. 131. - Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 32, 37; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 80)1. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro: a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove suss |
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Art. 132. - Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81)1. L'esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione: a) la relazione di cui all'articolo 109, comma 2 e all'articolo 131, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b), numero 1), e comma 9; b) le valutazioni di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4); c) i verbali dei controlli di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b), numero 2), e dei provvediment |
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Art. 133. - Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82)1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori: a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; N4 |
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Art. 134. - Sorveglianza sanitaria (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 32, 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 83)1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato, |
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Art. 135. - Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 45; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84)1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica. 2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, |
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Art. 136. - Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 85)1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità. |
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Art. 137. - Allontanamento dal lavoro (direttiva59/2013/Euratom, articolo 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86)1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i l |
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Art. 138. - Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 88)1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati; |
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Art. 139. - Attribuzioni del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 89)1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo: |
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Art. 140. - Documento sanitario personale (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 48; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 90)1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi: a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale; b) la destinazi |
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Art. 141. - Sorveglianza sanitaria eccezionale (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 91)1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 2. Il datore di l |
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Art. 142. - Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 92)1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ISIN, all'Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'articolo 2, n |
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Art. 143. - Provvedimenti a carico dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 93)1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto di radioprotezione |
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Art. 144. - Ricorsi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 94)1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive. |
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Art. 145. - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 50, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 95)1. Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni |
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Art. 146. - Limiti di dose (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 10, 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96)1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in: a) 20 mSv dose efficace in un anno solare; b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare: 1) 20 mSv per il cristallino; 2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta; 3) 500 mSv per le estremità. 2. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui all'articolo 120, comma 1, sono stabiliti, in relazione alla suddivisione dei medesimi in ragione dell'età e del tipo di attività lavorativa o di studio, nel modo seguente: a) per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a) i limiti di dose efficace e di dose equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali ai limiti fissati per i lavoratori esp |
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Titolo XII - Esposizione della popolazione |
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Art. 147. - Attività disciplinate. Vigilanza (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 1, comma 1, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 97)1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. |
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Art. 148. - Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 68, comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 99)1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve: |
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Art. 149. - Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica. (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 96; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 100)1. Qualora nelle aree all'interno del perimetro di una installazione ove si svolgono le pratiche a cui si applicano le norme del presente decreto, o nel corso di un'operazione di trasporto, si verifichi una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporta un significativo incremento del rischio di esposizione degli individui della |
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Art. 150. - Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 102)1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto adotta le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica |
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Art. 151. - Protezione operativa degli individui della popolazione - Obblighi degli esercenti (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 65, comma 1, articolo 68; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 103)1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 148, chiunque, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito materie radioattive o comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, provvede a far effettuare e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio di cui all'articolo 130, comma 9. 2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, a seconda del tipo o della entità del rischio: a) effettuano o fanno effettuare la valutazione preventiva del sito proposto per le nuove installazioni dal punto di vista della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare il sottosuolo dell'installazione e l'ambiente esterno al suo perimetro, tenendo conto del contesto ambientale, che include le pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche, idrologiche ed ambientali nelle quali |
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Art. 152. - Controllo sulla radioattività ambientale (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104)1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 97, nonché le competenze in materia delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'ISIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sulla radioattività ambientale e il Ministero della salute esercita il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, i cui dati confluiscono nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale istituita ai sensi dell' |
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Art. 153. - Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105)1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai radionuclidi presenti nel corpo umano a seguito di pratiche mediche o a quelli naturalmente in esso presenti. 2. Nel caso di individui contaminati o portatori |
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Art. 154. - Esposizione della popolazione nel suo insieme (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 106)1. L'ISIN, in collaborazione con l'INAIL e l'ISS, anche sulla base dei dati forniti dagli organi del SSN competenti per territorio, effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della popolazione de |
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Art. 155. - Riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura (direttiva 59/2013/Euratom articolo 79; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 107)1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente, ovvero conformi alle norme di buona tecnica applicabili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per: a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c); b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 151, comma 2, lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo 130, comma 9; c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a |
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Titolo XIII - Esposizioni mediche |
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Art. 156. - Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 1, articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26maggio 2000, n. 187, articolo 1)1. Il presente Titolo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di: |
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Art. 157. - Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni mediche (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 6, commi 1 e 2, articolo 19, comma 4, 55; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 3)1. È vietata l'esposizione non giustificata. 2. Le esposizioni mediche di cui all'articolo 156, comma 2, lettere a), b), c) e d), devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare: a) tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere generalmen |
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Art. 158. - Applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 22, comma 4, lettera c) punto i), e articolo 56; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 4)1. Tutte le dosi dovute alle esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, a eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali. 2. L'ottimizzazione comprende la scelta delle attrezzature medico-radiologiche, la produzione di un'informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, nonché i programmi per la garanzia della qualità, inclusi il controllo della qualità, l'esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente, tenendo conto dei fattori economici e sociali. 3. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all'articolo 156, com |
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Art. 159. - Responsabilità (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 18, comma 2, 56 comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo 6, comma 3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12)1. Tutte le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono effettuate sotto la responsabilità clinica del medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente. Al medico specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche idonee a ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione della possibilità di utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. 2. L'attività di refertazione è responsabilità esclusiva del medico specialista in radiodiagnostica o in medicina nucleare, nell'ambito di competenza. Nel caso di esposizioni nell'ambito di programmi di screening giustificati secondo le disposizioni di cui all'articolo 157, commi 10 e 11, la valutazione clinica del risultato non include l'anamnesi individuale. 3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui all'articolo 161, comma 1, in capo al medico specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali. 4. L'esercente ha l'obbligo di nominare il responsabile dell'impianto radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. 5. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scient |
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Art. 160. - Specialista in fisica medica (direttiva n. 59/2013/Euratom, articolo 83)1. Lo specialista in fisica medica fornisce consulenza specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del presente Titolo, avendo in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni di cui all'articolo 156, commi 2 e 3, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche. 2. Le attività dello specialista in fisica medica, nello specifico campo di applicazione del presente Titolo, sono dirette pr |
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Art. 161. - Procedure (direttiva n. 59/2013/Euratom, articoli 18, commi 1, 3 e 4, 56, comma 2, 58, lettere a), b), c), f); decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 6, commi 1, 2, 5, articolo 7, commi 1, 2, 8, 10)1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e con il concorso delle società scientifiche, adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate e standardizzate, nonché i criteri per individuare le pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate. Nelle linee guida sono altresì fornite raccomandazioni ai medici prescriventi relative ai criteri di appropriatezza e giustificazione, nonché indicazioni sull'entità delle dosi assorbite dai pazienti e sulle modalità di intervento dello specialista in fisica medica. Tali linee guida sono pubbl |
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Art. 162. - Formazione1. Le università, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, assicurano l'inserimento di adeguate attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico. |
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Art. 163. - Attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 60; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articoli 7, commi 4, 6, 13, articolo 8, e 9, comma 6)1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, formulano indirizzi agli organi di vigilanza affinché tutte le attrezzature radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza, per quanto riguarda la radioprotezione del paziente. Gli organi di vigilanza predispongono programmi di ispezione che tengono conto anche dell'entità e della natura dei potenziali pericoli per il paziente associati alle pratiche mediche condotte presso le strutture sanitarie di competenza. Le Regioni e le Province autonome provvedono, altresì, affinché: a) solo strutture in possesso di autorizzazione sanitaria regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intraprendano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti; b) nell'ambito della programmazione sanitaria si tenga conto anche della necessità di evitare l'inutile proliferazione delle attrezzature radiologiche. 2. L'esercente è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 48. 3. Il responsabile dell'impianto radiologico, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica, provvede affinché, sulle attrezzature medico-radiologiche, siano: a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo della qualità. Rientrano in tali programmi anche la valutazione della dose o d |
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Art. 164. - Documentazione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 8, comma 9)1. Il responsabile dell'impianto radiologico: a) provvede aff |
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Art. 165. - Pratiche speciali (direttiva 59/2013/Euratom, articoli. 57, comma 1, lettera d), 6, comma 1 ultimo capoverso; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 9)1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano gli interventi da attuarsi ai fini dell'applicazione del principio di giustificazione e di ottimizzazione alle pratiche che comportano, in particolare, esposizioni di soggetti: a) in età pediatrica; b) esposti nell'ambito di programmi di screening; c) esposti nell'ambito di pratiche radiologiche comportanti alte dosi per il paziente, come può avvenire nel caso delle seguenti procedure: 1) radiologia interventistica; 2) tomografia computerizzata; 3) medicina nucleare; |
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Art. 166. - Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 62; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 10)1. Il medico prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o del trattamento, il medico specialista, devono effettuare un'anamnesi per indagare un eventuale stato di gravidanza della paziente, e si informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se la donna interessata allatta al seno. 2. Per le pratiche che, su indicazione dello specialista in fisica medica, espongono l'utero a dosi potenzialmente superiori a 1mSv, nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa o nei casi in cu |
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Art. 167. - Esposizioni accidentali e indebite (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 11)1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico adottano tutte le procedure ragionevoli per ridurre al minimo la probabilità e l'entità delle esposizioni accidentali o indebite delle persone soggette a esposizione medica. 2. L'esercente attua, per tutte le esposizioni mediche, un sistema appropriato per la registrazione e l'analisi di eventi implicanti o potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o indebite, commisurato al rischio radiologico associato alla pratica. 3. I professionisti sanitari che svolgono aspetti pratici delle procedure comunicano tempestivamente al responsabile dell'impianto radiologico, secondo le modalità da questi definite, ogni situazione, anche solo potenziale, di esposizione accide |
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Art. 168. - Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12)1. L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono affinché le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i principali parametri tecnici a essi relativi siano registrati singolarmente su supporto informatico, anche ai fini della predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del confronto rispetto ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili. 2. La registrazione dei dati di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale. |
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Art. 169. - Pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a scopo non medico con attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013 /Euratom, articolo 22)1. Sono consentite, esclusivamente presso strutture sanitarie in possesso di autorizzazione sanitaria regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le seguenti pratiche implicanti l'esposizione intenzionale a radiazioni ionizzanti di persone con metodiche per immagini a scopo non medico mediante attrezzature medico-radiologiche: a) tecniche diagnostiche ai fini dell'accertamento preventivo dei requisiti di idoneità fisica al lavoro, su richiesta di un medico prescrivente recante la motivazione, ferme restando le disposizioni di cui al decreto l |
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Art. 170. - Vigilanza (direttiva 59/2013/Euratom, articolo 104; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 13) |
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Art. 171. - Modifiche degli allegati al presente Titolo (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 15, comma 3)1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede a dare attuazione alle disposizioni che saranno adottate dalla Commiss |
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Titolo XIV - Preparazione e risposta alle emergenze |
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Capo I - Piani di emergenza |
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Art. 172. - Campo di applicazione - Sistema di gestione delle emergenze - Livelli di riferimento (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 7, 69, 97, 98, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 115 e 115-quater, comma 2 e 3)1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza che avvengono negli impianti nucleari di cui agli articoli 76 e 77, negli altri impianti di cui al Titolo IX, nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1, nonché alle situazioni che diano luogo o possano dar luogo a dosi per l'individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 7 e che avvengano: a) al di fuori del territorio nazionale; b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali; c) nel corso di trasporto di materie radioattive e fissili; |
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Art. 173. - Principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 5, 7, 69 e 97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 11-quinques e 115-bis)1. Ai fini delle decisioni in merito alla attuazione delle misure protettive nelle situazioni di esposizione di emergenza, sono rispettati i seguenti principi generali: a) le decisioni che introducono o modificano una via di esposizione nelle situazioni di esposizione di emergenza, devono essere giustificate nel senso che devono apportare più benefici che danni; b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure protettive sono ottimizzati allo scopo di mantenere l'entità delle dosi individuali, la probabilità dell'esposi |
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Art. 174. - Esposizioni potenziali nelle emergenze per installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-ter)1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei Titoli V, VII a eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, e nell'articolo 95 del Titolo IX, nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti l'emanazione di detti provvedimenti provvedono a eseguire, avvalendosi anche dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni preventive della d |
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Art. 175. - Piani di emergenza per le installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quater)1. Il Prefetto, per le installazioni di cui all'articolo 174, predispone e aggiorna il piano di emergenza, anche con riferimento all'interno degli impianti, avvalendosi di un comitato appositamente costituito, denominato «comitato per la piani |
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Art. 176. - Attuazione dei piani di emergenza (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quinquies)1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1, si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno dell'installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli esercenti s |
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Art. 177. - Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116)1. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione in situazioni di emergenza, per ciascuno degli impianti p |
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Art. 178. - Presupposti del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 117)1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 87, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare dell'autorizzazione dell'impianto nucleare deve fornire all'ISIN un rapporto tecnico contenente: a) l'esposizione analitica delle presumibi |
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Art. 179. - Predisposizione del piano di emergenza esterna (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 118)1. Il Prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli ai sensi dell'articolo 178, comma 3 predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia. |
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Art. 180. - Approvazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 119)1. Il Prefetto, trasmette il piano di emergenza esterna di cui all'articolo 179 all'ISIN che glielo restituisce, munito di eventuali osservazioni, ai f |
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Art. 181. - Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 120)1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal Prefetto e dal Comitato di cui all'articolo 179 in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'arti |
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Art. 182. - Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121)1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, è emanato il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il |
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Art. 183. - Attuazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 122)1. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Prefetto, alla Regione o Provincia autonoma interessata, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnic |
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Art. 184. - Centro di elaborazione e valutazione dati (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 123)1. Al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche di cui al presente Titolo è istituito, presso l'ISIN, il Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD). 2. Il Centro costituisce struttura tecnica per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione civile. 3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente nelle situa |
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Art. 185. - Piano di emergenza esterna per le aree portuali. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 124 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006)1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. 2. Il Prefetto predispone un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 175. Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato esperti designati dall'ISIN, dal Ministero della difesa e dalla Capitaneria di Porto. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato anche esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell'allegato XXXII. 4. Il piano provinciale di cui al comma 2 deve essere riesaminato, con le procedure esposte nel presente articolo, in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al comma 5 e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demogra |
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Art. 186. - Piano di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 69 e 97 e articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 125 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006)1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle emergenze che possano derivare da incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili aventi una quantità totale di attività e concentrazione di attività per unità di massa superiori ai valori determinati ai sensi presente decreto. 2. Il Prefetto predispone e aggiorna un apposito piano provinciale di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili avvalendosi del comitato di cui all'articolo 175. 3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono de |
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Art. 187. - Piano di emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 94, comma 1 98; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 14 e articolo 18)1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle situazioni di emergenza che derivano dal rinvenimento di sorgenti orfane o dalla presenza di livelli anomali di radioattività nei carichi di rottami metallici o nei materiali metallici. 2. Il Prefetto predispone e aggiorna schemi di piano di emergenza per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di pr |
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Art. 188. - Esercitazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126)1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria competenza effettua |
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Art. 189. - Collaborazione con altri Stati (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 99; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-ter; legge 31 ottobre 1989, n. 375; legge 9 aprile 1990, n. 92; decisione del Consiglio 87/600/Euratom)1. Nella predisposizione dei piani di emergenza di cui al presente Titolo si tiene altresì conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cooperano con altri Stati membri dell'Unione Europea e con paesi terzi che potrebbero essere interessati da eventuali emergenze che si verifichino o possano verificarsi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'eventuale attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati, nonché il coordinamento dei rispettivi piani di emergenza. 3. In caso di una emergenza radiologica o nucleare che si verifichi nel territorio na |
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Art. 190. - Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-quater)1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorità responsabile dell'attuazi |
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Capo II - Informazione della popolazione |
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Art. 191. - Situazioni disciplinate (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 127)1. Le norme del presente Capo disciplinano le attività e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul com |
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Art. 192. - Popolazione interessata e piani di emergenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 128)1. Ferme restando le definizioni di cui al Titolo II, ai fini dell'applicazione del presente Capo valgono le definizioni seguenti: |
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Art. 193. - Obbligo di informazione. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 129)1. Alla popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica, intesa come qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato sta |
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Art. 194. - Informazione preventiva. (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 70; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 130)1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad es |
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Art. 195. - Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 131)1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adott |
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Art. 196. - Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132)1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione adeguata e regola |
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Art. 197. - Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134)1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all'allegato XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'ISIN, dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata, nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi giorni dall'istituzione del predetto Comitato: |
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Titolo XV - Particolari situazioni di esposizione esistente |
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Art. 198. - Campo di applicazione (direttiva 2013/59 Euratom; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis e allegato XVII: Elenco indicativo di tipi disituazioni di esposizione esistenti di cui all'articolo 100, decreto legislativo n. 230/1995)1. Il presente Titolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di seguito elencate: a) esposizione dovuta alla contaminazione di aree da parte di materiale radioattivo derivante da: |
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Art. 199. - Principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 100; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126- bis)1. Ai fini delle decisioni in merito all'attuazione delle misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizione esistente di cui all'articolo 198 sono rispettati i seguenti principi: a) le decisioni che introducono o modificano una via di esposizione nelle situazioni di esposizione esistente, devono essere giustificate nel senso che |
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Art. 200. - Campagna di individuazione e valutazione delle situazioni di esposizione esistente (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 101; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis)1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi delle proprie Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente, in |
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Art. 201. - Misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizioni esistenti (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 73; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis)1. Nella definizione delle strategie di gestione delle situazioni di esposizione esistente il Prefetto tiene conto dei principi di cui all'articolo 199, delle necessità e del rischio di esposizione, nonché dell'efficacia delle misure protettive e correttive e delle caratteristiche reali della situazione. 2. A tal fine il Prefetto si avvale di una commissione consultiva costituita da rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi tecnici e sanitari locali, nonché da rappresentanti delle realtà economiche e sociali interessate. La Commissione è integrata, in relazione alla rilevanza della situazione, con rappresentanti dell'ISIN, del Ministero dell'Interno-Dipart |
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Art. 202. - Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis)1. Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di cui all'articolo 200, comma 1, il Prefetto assume il coordinamento delle attività spettanti ai soggetti tenuti all'attuazione delle misure correttive e protettive, di cui all'articolo 201, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 201, comma 2. |
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Art. 203. - Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis)1. È vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare, manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali: a) beni di consumo che |
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Art. 204. - Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis)1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui all'articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto. 2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 3, nel caso in cui l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attività rispetta i valori stabiliti nella Tabella I-1A dell'Allegato I. Nei casi |
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Titolo XVI - Apparato sanzionatorio |
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Capo I - Illeciti penali |
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Art. 205. - Sanzioni penali relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 142-bis)1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.N64 2. L'esercente che, in violazione dell'articolo 17, comma 3, non si avva |
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Art. 206. - Sanzioni penali relative al Titolo V (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 139)1. Il direttore responsabile che omette la segnalazione di cui all'articolo 31 è punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad e |
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Art. 207. - Sanzioni penali relative al Titolo VI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136)1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli articoli 36, 38 e 43 in assenza dell'autorizzazione prevista o in violazione delle prescrizioni dettate nella stessa, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad eu |
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Art. 208. - Sanzioni penali relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 137)1. L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 51, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'articolo 50, comma 7, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 45.000,00. 2. L'esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, |
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Art. 209. - Sanzioni penali relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 23, 23)1. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 62 senza il nulla-osta richiesto è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta, degli obblighi previsti dall'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 62, comma 3, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 2. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 63, co |
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Art. 210. - Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 138)1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli articoli 76, 77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare di cui all'articolo 98 in assenza dei prescritti titoli autorizzativi è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. 2. Chiunque pone in essere l'attività di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione è punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. |
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Art. 211. - Sanzioni penali relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 139)1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 107, comma 2, 117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137, commi 1 e 2, è punita con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 90.000,00. 2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi 2 e 3, 115, 117, comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141, commi 1 e 2, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20. |
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Art. 212. - Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)1. Chiunque omette di attuare le misure indicate dall'articolo 148 è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro |
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Art. 213. - Sanzioni penali relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)1. La violazione del divieto di cui all'articolo 157, comma 1, dei divieti previsti con il provvedimento reso ai sensi dell'articolo 157, comma 3, o della disposizione di cui all'articolo 159, comma 5, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00. 2. La |
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Art. 214. - Sanzioni penali relative ai Titoli XIV e XV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 141)1. La violazione dell'articolo 174, comma 6, è punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. |
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Capo II - Illeciti amministrativi |
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Art. 215. - Sanzioni amministrative relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 142-bis)1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o comunicazione previsti dagli articoli 18, commi 1, 2 e 4, 22, commi 3 e 5, e 23, comm |
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Art. 216. - Sanzioni amministrative relative al Titolo V (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136)1. L'inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione previsti dall'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad e |
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Art. 217. - Sanzioni amministrative relative al Titolo VI1. L'inottemperanza agli obblighi di comunicazione, informazione, registrazione o trasmissione previsti dagli articoli 42, comma 1, 43, commi 5 e 6, 44 |
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Art. 218. - Sanzioni amministrative relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 137)1. Chiunque omette la notifica prevista dall'articolo 46, comma 1 o dall'articolo 53, comma 1, o compie le attività di cui all'articolo 53, comma 2, i |
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Art. 219. - Sanzioni amministrative relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 23, 23)1. L'inottemperanza agli obblighi di comunicazione o informazione previsti dagli articoli 64, commi 5, 6 e 8, 67, comma 1, e 68, comma 1 lettera e), è |
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Art. 220. - Sanzioni amministrative relative al Titolo IX (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 23 e 23)1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli articoli 86, commi 1 e 2, 88, comma 1, 91, comma 4, 96, |
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Art. 221. - Sanzioni amministrative relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 139)1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione, informazione o consegna previsti dagli articoli 109, comma 8, 116, 127, nonché agli |
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Art. 222. - Sanzioni amministrative relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 149, comma 4, e 155, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro |
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Art. 223. - Sanzioni amministrative relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)1. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 161, comma 5, e 167, commi 1 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00. |
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Art. 224. - Sanzioni amministrative relative ai capi XIV e XV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 141)1. L'inottemperanza all'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 186, comma 6, e 204, comma 5, nonché la violazione delle prescrizioni di cui |
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Capo III - Disposizioni ulteriori |
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Art. 225. - Ostacoli al controllo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art 135-bis)1. Chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non esibisce i document |
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Art. 226. - Clausola di salvezza1. Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti come reati da altre disposizioni. |
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Art. 227. - Pene accessorie1. La condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 205 a 214, qualora commesso nell'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente de |
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Art. 228. - Estinzione del reato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 135-bis)1. Le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, possono essere estinte se la consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e se dal fatto non è derivato un danno. 2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella reg |
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Art. 229. - Sanzioni amministrative accessorie1. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo |
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Art. 230. - Effetti della depenalizzazione1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria superiore al massimo della pena pecuniaria originariamente prevista per il reato e a ta |
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Art. 231. - Destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonché dall'articolo 225 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione |
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Titolo XVII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 234. - Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 144-bis)1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 47, le comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono considerate, a tutti gli effetti, come notifica di pratica di cui all'articolo 46. |
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Art. 235. - Provvedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono già in possesso di provvedimenti |
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Art. 236. - Guide tecniche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 153)1. L'ISIN, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazion |
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Art. 237. - Specifiche modalità applicative per il trasporto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156)1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture |
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Art. 238. - Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156 bis)1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 apri |
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Art. 239. - Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela de |
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Art. 240. - Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione1. La disposizione di cui all'articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all'abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mes |
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Art. 241. - Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi1. L'ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta gior |
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Art. 242. - Disposizioni particolari per il Ministero della difesa (direttiva 2013/59/Euratom, articoli. 1, 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 162)1. Per particolari esigenze connesse con i compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 15 ma |
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Art. 243. - Abrogazioni1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 244. - Modifiche |
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Art. 245. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato VI |
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Allegato VIII |
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Allegato IX |
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Allegato XIII |
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Allegato XIV |
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Allegato XV |
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Allegato XVI |
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Allegato XVII |
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Allegato XVIII |
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Allegato XIX |
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Allegato XXI |
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Allegato XXII |
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Allegato XXIII |
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Allegato XXIV |
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Allegato XXV |
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Allegato XXVI |
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Allegato XXVIII |
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Allegato XXXI |
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Allegato XXXII |
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Allegato XXXVParte di provvedimento in formato grafico |
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17/12/2024
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